Art. 13. Ambito di applicazione 1. Il presente capo stabilisce, in attuazione dell'art. 44 della legge provinciale, i criteri e le norme tecniche per l'esercizio delle attivita' di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e delle operazioni di stoccaggio, approntamento e spargimento di pesticidi ed erbicidi, al fine di ridurre o limitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. 2. L'attivita' di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e' esclusa dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ad eccezione dei fanghi di depurazione. 3. Resta fermo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela delle acque, relativamente alle aree sensibili ed alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, nonche' dal titolo II della legge provinciale concernente la disciplina delle aree di tutela dell'acqua potabile.