Art. 13.
                       Ambito di applicazione

1.  Il  presente  capo  stabilisce,  in attuazione dell'art. 44 della
legge  provinciale,  i  criteri  e  le norme tecniche per l'esercizio
delle attivita' di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e delle
operazioni di stoccaggio, approntamento e spargimento di pesticidi ed
erbicidi,  al  fine  di ridurre o limitare l'inquinamento delle acque
superficiali e sotterranee.
2.  L'attivita'  di  utilizzazione  agronomica  dei  fertilizzanti e'
esclusa  dal  campo  di  applicazione  della  normativa in materia di
rifiuti, ad eccezione dei fanghi di depurazione.
3.  Resta  fermo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia
di tutela delle acque, relativamente alle aree sensibili ed alle zone
vulnerabili  da  nitrati  di  origine agricola, nonche' dal titolo II
della  legge  provinciale  concernente  la  disciplina  delle aree di
tutela dell'acqua potabile.