Art. 14. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «consistenza dell'allevamento»: il numero di capi mediamente presenti nell'azienda, calcolati secondo l'Unita' Bovina Adulta, di seguito denominata UBA, definita come segue: 1) bovini oltre 2 anni = 1 UBA; 2) bovini tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 UBA; 3) bovini da 4 settimane a 6 mesi = 0,3 UBA; 4) equini oltre 6 mesi = 1 UBA; 5) asini e muli oltre 6 mesi = 1 UBA; 6) pony oltre 6 mesi = 0,5 UBA; 7) ovini, caprini, lama, alpaca oltre 1 anno = 0,15 UBA; 8) jak, zebu' oltre 1 anno = 1 UBA; 9) suini riproduttori = 0,3 UBA; 10) suini da ingrasso = 0,15 GVE; 11) galline ovaiole = 0,014 UBA; 12) struzzi oltre 1 anno = 0,15 UBA; selvaggina da allevamento oltre 1 anno (cervo, capriolo, ecc.) = 0,15 UBA. b) «stallatico»: ai sensi del regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati; c) «liquame»: la parte liquida degli effluenti di allevamento, costituita prevalentemente da urina, perdite di abbeverata, liquidi di sgrondo dei letami e foraggi insilati in fase di stoccaggio e le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici; d) «letame»: effluente di allevamento palabile, costituito prevalentemente da escrementi degli animali, residui alimentari e materiali della lettiera; e) «liquiletame»: effluente di allevamento fluido denso, costituito dalla mescolanza di liquame e letame; f) «stoccaggio»: deposito di effluenti di allevamento e delle acque reflue destinate al riutilizzo, provenienti dalle aziende agricole e agroalimentari; g) «trattamento»: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e di ridurre i rischi igienico-sanitari.