Art. 14.
                             Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)  «consistenza  dell'allevamento»:  il  numero  di  capi mediamente
presenti  nell'azienda,  calcolati secondo l'Unita' Bovina Adulta, di
seguito denominata UBA, definita come segue:
1) bovini oltre 2 anni = 1 UBA;
2) bovini tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 UBA;
3) bovini da 4 settimane a 6 mesi = 0,3 UBA;
4) equini oltre 6 mesi = 1 UBA;
5) asini e muli oltre 6 mesi = 1 UBA;
6) pony oltre 6 mesi = 0,5 UBA;
7) ovini, caprini, lama, alpaca oltre 1 anno = 0,15 UBA;
8) jak, zebu' oltre 1 anno = 1 UBA;
9) suini riproduttori = 0,3 UBA;
10) suini da ingrasso = 0,15 GVE;
11) galline ovaiole = 0,014 UBA;
12)  struzzi oltre 1 anno = 0,15 UBA; selvaggina da allevamento oltre
1 anno (cervo, capriolo, ecc.) = 0,15 UBA.
b)  «stallatico»:  ai  sensi  del  regolamento  CE  1774/2002  e  sue
modificazioni,  gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento,
con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;
c)  «liquame»:  la  parte  liquida  degli  effluenti  di allevamento,
costituita  prevalentemente  da urina, perdite di abbeverata, liquidi
di  sgrondo  dei letami e foraggi insilati in fase di stoccaggio e le
acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
d)   «letame»:   effluente   di   allevamento   palabile,  costituito
prevalentemente  da  escrementi  degli  animali, residui alimentari e
materiali della lettiera;
e)  «liquiletame»:  effluente di allevamento fluido denso, costituito
dalla mescolanza di liquame e letame;
f)  «stoccaggio»:  deposito di effluenti di allevamento e delle acque
reflue  destinate al riutilizzo, provenienti dalle aziende agricole e
agroalimentari;
g)  «trattamento»: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta
a  modificare  le  caratteristiche degli effluenti di allevamento, al
fine  di  migliorare  la loro utilizzazione agronomica e di ridurre i
rischi igienico-sanitari.