Art. 15.
       Criteri per l'utilizzazione agronomica di fertilizzanti

1.  L'utilizzazione  agronomica  dei  fertilizzanti e' finalizzata al
recupero   delle  sostanze  nutritive  ed  ammendanti  contenute  nei
medesimi  ed  il  loro  utilizzo  e'  consentito  nel  rispetto delle
seguenti condizioni:
a)  la  tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio
del  raggiungimento  degli obiettivi di qualita' di cui agli articoli
25 e 26 della legge provinciale;
b)  la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante
o  ammendante  sul  terreno;  l'adeguatezza  della quantita' di azoto
efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle
colture;
c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale;
d)  il  contenimento  della  formazione  e diffusione, per deriva, di
aerosol e odori sgradevoli verso strade e centri abitati, comprese le
abitazioni isolate;
e)  il  contenimento  del  rischio  di ruscellamento, lisciviazione e
l'effettiva incorporazione degli effluenti di allevamento nel caso di
applicazione a terreni senza copertura vegetale.
2.  La  distribuzione dei fertilizzanti e' effettuata in funzione del
reale  fabbisogno  della  coltura e nei periodi idonei, privilegiando
gli  effluenti  di  allevamento.  Le  somministrazioni  elevate vanno
frazionate  secondo  le  regole  della  buona  pratica  agricola.  E'
praticabile  l'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento
al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale,
solo  se  viene garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione
spontanea o colture intercalari o colture di copertura.
3.  L'applicazione  di  fertilizzanti su terreni agricoli in pendenza
ripida  e'  eseguita  in modo da evitare il ruscellamento verso acque
superficiali.   Tale   pericolo   sussiste  soprattutto  in  caso  di
applicazione  di  liquame  o  liquiletame  su  terreni seminativi con
pendenza verso il corso d'acqua superiore al 20%.