Art. 15. Criteri per l'utilizzazione agronomica di fertilizzanti 1. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e' finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed il loro utilizzo e' consentito nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale; b) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante o ammendante sul terreno; l'adeguatezza della quantita' di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture; c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale; d) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol e odori sgradevoli verso strade e centri abitati, comprese le abitazioni isolate; e) il contenimento del rischio di ruscellamento, lisciviazione e l'effettiva incorporazione degli effluenti di allevamento nel caso di applicazione a terreni senza copertura vegetale. 2. La distribuzione dei fertilizzanti e' effettuata in funzione del reale fabbisogno della coltura e nei periodi idonei, privilegiando gli effluenti di allevamento. Le somministrazioni elevate vanno frazionate secondo le regole della buona pratica agricola. E' praticabile l'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, solo se viene garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea o colture intercalari o colture di copertura. 3. L'applicazione di fertilizzanti su terreni agricoli in pendenza ripida e' eseguita in modo da evitare il ruscellamento verso acque superficiali. Tale pericolo sussiste soprattutto in caso di applicazione di liquame o liquiletame su terreni seminativi con pendenza verso il corso d'acqua superiore al 20%.