Art. 16.
                        Dosi di applicazione

1.  La  quantita'  annuale di fertilizzante, intesa come quantitativo
medio  aziendale,  applicata  su terreni agricoli, ad eccezione delle
giardinerie  e  vivai,  non  puo'  superare  le seguenti quantita' di
azoto:
a)  187  kg  N/ha  (2,2 UBA/ha): per terreni agricoli senza copertura
vegetale;
b) 255 kg N/ha (3,0 UBA/ha): per terreni agricoli con colture ad alto
fabbisogno di azoto (mais);
c)  213  kg  N/ha  (2,5  UBA/ha):  per terreni agricoli con copertura
vegetale ubicati ad una quota fino a 1250 m sul livello del mare;
d)  170  kg  N/ha  (2  UBA/ha):  per  terreni  agricoli con copertura
vegetale  ubicati  ad  una  quota superiore a 1.250 m sul livello del
mare;
e)  127,5  kg  N/ha  (1,5  UBA/ha) per terreni agricoli con copertura
vegetale  ubicati  ad  una  quota superiore a 1.800 m sul livello del
mare.
2.  Le  aziende  che  hanno  quantita'  di  azoto  superiori a quelle
indicate  al  comma 1 devono rispettare tali quantita' entro due anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.