Art. 16. Dosi di applicazione 1. La quantita' annuale di fertilizzante, intesa come quantitativo medio aziendale, applicata su terreni agricoli, ad eccezione delle giardinerie e vivai, non puo' superare le seguenti quantita' di azoto: a) 187 kg N/ha (2,2 UBA/ha): per terreni agricoli senza copertura vegetale; b) 255 kg N/ha (3,0 UBA/ha): per terreni agricoli con colture ad alto fabbisogno di azoto (mais); c) 213 kg N/ha (2,5 UBA/ha): per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a 1250 m sul livello del mare; d) 170 kg N/ha (2 UBA/ha): per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.250 m sul livello del mare; e) 127,5 kg N/ha (1,5 UBA/ha) per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.800 m sul livello del mare. 2. Le aziende che hanno quantita' di azoto superiori a quelle indicate al comma 1 devono rispettare tali quantita' entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.