Art. 17.
     Limitazioni all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti

1.  L'applicazione  di  fertilizzanti  e'  vietata  sui  terreni  non
interessati  dall'attivita' agricola, fatta eccezione per gli orti, i
giardini,  i  parchi,  le  aree  a verde pubblico e privato e le aree
soggette  a  recupero  e  ripristino  ambientale.  L'applicazione  di
fertilizzanti e concimi chimici e' vietata nei boschi.
2.  L'applicazione di letami, compost, liquami, liquiletami e concimi
chimici  e'  vietata  nel  periodo  dal  1°  dicembre a fine febbraio
dell'anno successivo.
3. L'applicazione di effluenti da allevamento e' vietata:
a)  nei  casi in cui i liquami e liquiletami possono venire a diretto
contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
b)  in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto,
salvo   che   il   sistema   di  distribuzione  consenta  l'integrale
salvaguardia della parte aerea delle piante;
c)  su  colture  foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio
del foraggio o il pascolamento.
4. L'utilizzo dei fertilizzanti e' vietato:
a) su terreni gelati e su terreni innevati;
b)   su   terreni  saturi  d'acqua,  inondati,  con  falda  acquifera
affiorante o con frane in atto;
c) a distanza inferiore a 5 m dai corsi d'acqua naturali e dai canali
di   scolo  artificiali  non  arginati  del  reticolo  principale  di
drenaggio;
d)  in  prossimita'  delle  sponde dei laghi naturali, a una distanza
inferiore di 10 m;
e)  in  prossimita'  di  strade  e  di centri abitati, a una distanza
rispettivamente  inferiore a 5 e 20 m, ad eccezione dei casi in cui i
liquami  vengano  immediatamente  interrati  o  siano distribuiti con
tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli.
5.   Il  direttore  dell'Ispettorato  forestale  competente  rilascia
un'autorizzazione  straordinaria con prescrizioni volte a limitare il
pericolo  di  inquinamento,  nei  casi  eccezionali in cui durante il
periodo  di  divieto  di  applicazione  di  fertilizzanti  risulti un
esubero  nei  depositi,  con conseguente pericolo di inquinamento dei
corpi   idrici   e   previo   accertamento  che  non  esistano  altre
possibilita'    di   utilizzo,   deposito   o   conferimento.   Copia
dell'autorizzazione  e' trasmessa al comune competente e all'Agenzia,
i quali prescrivono, se necessario, gli interventi di adeguamento.
6.  Nelle  zone  di  verde  alpino  utilizzate solo a pascolo possono
essere   utilizzati   esclusivamente  gli  effluenti  di  allevamento
prodotti direttamente in tali zone.