Art. 18.
         Depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento

1.  Le  modalita'  di  stoccaggio  sono  finalizzate  a  garantire la
protezione  dell'ambiente  e  la  corretta  gestione agronomica degli
effluenti  di  allevamento,  rendendoli  disponibili all'utilizzo nei
periodi  piu'  idonei  sotto il profilo agronomico e nelle condizioni
adatte per l'utilizzazione.
2.  Per  lo  stoccaggio  dei  letami  sono realizzate apposite platee
impermeabili,  munite  di  idoneo  muro perimetrale avente un'altezza
minima  di  un  metro, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi
meccanici  per  l'asportazione  del  materiale; in caso di necessita'
l'accesso  va  munito  di idoneo sistema di chiusura che impedisca la
fuoriuscita  di  letame.  Tale  struttura in seguito viene denominata
platea  di  stoccaggio  per  il letame. La platea ha una pendenza non
inferiore  al  2%,  in  modo  da  rendere  possibile la raccolta e il
convogliamento   dei   liquidi  di  sgrondo  in  apposite  vasche  di
stoccaggio.  Le  vasche di stoccaggio per i liquami ed il liquiletame
sono  realizzate  a perfetta tenuta e di norma, per aziende con oltre
50  UBA,  e' previsto il frazionamento del volume di stoccaggio delle
vasche di nuova costruzione in almeno due comparti.
3.  Il  dimensionamento  dei depositi di stoccaggio tiene conto della
tipologia  e  delle  condizioni  climatiche del luogo, assicurando in
ogni  caso  una  capacita' di stoccaggio per un periodo di almeno sei
mesi,  fatta  eccezione  per  le  stalle  ad uso stagionale, quali le
malghe,  per  le  quali  tale  capacita' e' coincidente al periodo di
utilizzo.  Per gli effluenti di allevamento, che vengano conferiti ad
un impianto di trattamento interaziendale, presso l'azienda stessa e'
assicurato un volume di stoccaggio per un periodo di almeno due mesi.
4.  Gli  allevamenti  con piu' di due UBA sono dotati dei depositi di
stoccaggio di cui al comma 2, aventi le seguenti capacita' minime:
a) bovini e suini:
     letame,   liquame:  platea  di  stoccaggio  per  il  letame  con
superficie  di  3  m2/UBA  e  vasca  di stoccaggio dei liquami con un
volume di 3 m3/UBA;
     liquiletame: vasca di stoccaggio con volume di 9 m3/UBA;
b) ovini, caprini e avicoli:
      letame:   per  l'allevamento  su  lettiera  permanente  non  e'
richiesto  alcun deposito di stoccaggio; per altri tipi d'allevamento
e'  richiesta  una  platea  di  stoccaggio  per  il  letame  con  una
superficie pari a 1 m2/UBA;
     liquame:  vasca  di  stoccaggio  con un volume di 1 m3/UBA; tale
vasca  non  e'  necessaria,  se  la platea di stoccaggio di letame e'
coperta;
c) Equini:
     letame: platea di stoccaggio per il letame con una superficie di
2 m2/UBA
     liquame:  vasca  di stoccaggio con un volume di 0,5 m3/UBA; tale
vasca  non e' necessaria, se la platea di stoccaggio per il letame e'
coperta;
d)  nel  caso  di  bestiame allevato in modo estensivo e tenuto tutto
l'anno  all'aperto,  non  sono  necessari  depositi per lo stoccaggio
degli effluenti di allevamento.
5.  Gli  allevamenti  con  un  numero  di  UBA pari o inferiore a due
adottano  misure  idonee  ad  evitare  il deflusso diretto di liquami
verso acque superficiali o in rete fognaria.
6.   Il   titolare   dell'allevamento   che,  in  considerazione  del
particolare metodo di allevamento o di trattamento degli effluenti di
allevamento,  intende  realizzare  un  deposito per lo stoccaggio con
dimensioni  inferiori a quelle indicate ai commi 3 e 4, predispone il
relativo  progetto con cui giustifica la scelta tecnica e dimostra il
rispetto  di  quanto  stabilito  ai  commi  2  e 3. In questi casi e'
richiesto il preventivo parere vincolante dell'Agenzia.
7.  Per  il  bestiame tenuto in modo intensivo stabilmente all'aperto
entro recinti chiusi, valgono le seguenti prescrizioni:
a)  vanno  adottati  idonei  interventi  atti  ad evitare il deflusso
diretto di liquami verso acque superficiali;
b) va mantenuta una distanza di almeno 10 m dalle acque superficiali;
c)  non  possono essere ubicati in corrispondenza delle direttrici di
deflusso concentrato di acqua di scioglimento della neve;
d) il terreno non puo' essere bagnato per natura;
e) il letame va raccolto periodicamente e depositato in idonee platee
di stoccaggio.
8.  E'  vietato lo stoccaggio, anche solo temporaneo, di effluenti di
allevamento in zone boschive.
9.  E'  vietato  lo  scarico  di  liquami e di liquiletame di origine
zootecnica nella rete fognaria.
10.  Gli  allevamenti  non  conformi  alle  disposizioni del presente
articolo  vengono  adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del
presente  regolamento. Nei casi in cui l'adeguamento dei depositi per
lo  stoccaggio  dei  letami esistenti alle capacita' minime di cui ai
commi  3 e 4 e' tecnicamente di notevole difficolta' o economicamente
particolarmente  gravoso, il comune puo' concedere, in casi motivati,
una  deroga.  Va  garantita in ogni caso una capacita' di deposito di
almeno due mesi.