Art. 19.
                    Deposito temporaneo di letame

1. Depositi temporanei di letame senza impermeabilizzazione del suolo
sono  realizzabili  solo  in  prossimita'  o  sui  terreni  destinati
all'utilizzazione, alle seguenti condizioni:
a)  e'  ammesso  solo  letame  preventivamente  stoccato  per  almeno
sessanta giorni su una platea di stoccaggio per il letame;
b) possono essere realizzati solo su terreni adibiti ad uso agricolo;
c)  il  letame  viene depositato formando mucchi compatti, in modo da
ridurre al massimo la superfide di contatto con l'acqua piovana ed il
sottosuolo;
d)  assenza  di  possibilita'  di  deflusso di colaticcio verso acque
superficiali  e mantenimento di una distanza di almeno 10 m dai corsi
d'acqua di qualsiasi tipo;
e)  divieto  di  realizzazione  in  corrispondenza  di  direttrici di
deflusso concentrato di acqua di scioglimento della neve e il terreno
non puo' essere bagnato per natura;
f) mantenimento di una distanza da strade pubbliche di almeno 5 m; su
qualunque tipo di strada non e' ammesso il deflusso di colaticcio;
g)  mantenimento  di  una  distanza  minima  di  25  m  dalle case di
abitazione non aziendali.