Art. 19. Deposito temporaneo di letame 1. Depositi temporanei di letame senza impermeabilizzazione del suolo sono realizzabili solo in prossimita' o sui terreni destinati all'utilizzazione, alle seguenti condizioni: a) e' ammesso solo letame preventivamente stoccato per almeno sessanta giorni su una platea di stoccaggio per il letame; b) possono essere realizzati solo su terreni adibiti ad uso agricolo; c) il letame viene depositato formando mucchi compatti, in modo da ridurre al massimo la superfide di contatto con l'acqua piovana ed il sottosuolo; d) assenza di possibilita' di deflusso di colaticcio verso acque superficiali e mantenimento di una distanza di almeno 10 m dai corsi d'acqua di qualsiasi tipo; e) divieto di realizzazione in corrispondenza di direttrici di deflusso concentrato di acqua di scioglimento della neve e il terreno non puo' essere bagnato per natura; f) mantenimento di una distanza da strade pubbliche di almeno 5 m; su qualunque tipo di strada non e' ammesso il deflusso di colaticcio; g) mantenimento di una distanza minima di 25 m dalle case di abitazione non aziendali.