Art. 2.
       Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione

1. I comuni, tenuto conto delle particolari esigenze locali, adottano
entro  due  anni  dall'entrata in vigore del presente regolamento, un
regolamento per il servizio di fognatura e depurazione.
2.  Il  regolamento  per il servizio di fognatura e di depurazione e'
redatto   secondo   il   regolamento   tipo  approvato  dalla  giunta
provinciale e disciplina:
a)   le   caratteristiche  tecniche  degli  allacciamenti  alla  rete
fognaria;
b)  i  limiti all'utilizzo e le condizioni per lo scarico delle acque
reflue;
c) la manutenzione degli allacciamenti;
d) l'obbligo di allacciamento e l'accesso per il controllo;
e) il pretrattamento delle acque di scarico;
f) le prescrizioni inerenti la gestione delle acque meteoriche;
g) i provvedimenti sostitutivi.