Art. 2. Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione 1. I comuni, tenuto conto delle particolari esigenze locali, adottano entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un regolamento per il servizio di fognatura e depurazione. 2. Il regolamento per il servizio di fognatura e di depurazione e' redatto secondo il regolamento tipo approvato dalla giunta provinciale e disciplina: a) le caratteristiche tecniche degli allacciamenti alla rete fognaria; b) i limiti all'utilizzo e le condizioni per lo scarico delle acque reflue; c) la manutenzione degli allacciamenti; d) l'obbligo di allacciamento e l'accesso per il controllo; e) il pretrattamento delle acque di scarico; f) le prescrizioni inerenti la gestione delle acque meteoriche; g) i provvedimenti sostitutivi.