Art. 20.
        Impianti di trattamento per effluenti di allevamento

1. A parita' di condizioni sono preferiti gli impianti di trattamento
atti  a  migliorare le caratteristiche degli effluenti e a consentire
il  recupero  energetico.  Sono  vietati i trattamenti che comportano
l'addizione  di  sostanze  potenzialmente  dannose per il terreno, le
colture,   gli   animali  e  l'uomo  a  causa  della  loro  natura  o
concentrazione.
2.  Il  compostaggio  diretto sul suolo senza impermeabilizzazione e'
consentito nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 19.
3.  Presso  gli impianti di trattamento anaerobico degli effluenti di
allevamento,   quali  gli  impianti  a  biogas,  e'  ammesso,  previa
autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4,
anche  il  cotrattamento  di rifiuti organici e prodotti vegetali nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a)  la  quantita'  massima  di  rifiuti  organici e prodotti vegetali
immessi   che   non   provengono   dalle   superfici   di  produzione
dell'azienda,  non  puo' superare il 20% della quantita' totale annua
trattata;
b)  possono  essere  utilizzati  esclusivamente  rifiuti organici e i
prodotti vegetali prodotti nel territorio della provincia di Bolzano;
c)  con  l'aggiunta  di  rifiuti  organici  o  prodotti  vegetali non
coinvolti  nel ciclo foraggiero non puo' essere superato il carico di
azoto  di cui all'art. 16, comma 1, considerando 15 t/anno di rifiuti
organici o prodotti vegetali pari a 85 kg di azoto (1 UBA).
4.  I  materiali  derivanti  dal  trattamento  effettuato tramite gli
impianti  di  cui  al  comma  3  sono  equiparati  agli  effluenti di
allevamento.
5.  Gli impianti di trattamento con una capacita' superiore a 200 UBA
sono  soggetti  ad  approvazione  ed  autorizzazione all'esercizio da
parte dell'Agenzia, applicando le procedure di cui agli articoli 38 e
39  della  legge  provinciale.  Gli  impianti  che prevedono anche il
cotrattamento di rifiuti organici sono soggetti anche ad approvazione
ed autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n.
4.
6. Gli impianti di compostaggio e quelli di trattamento anaerobico di
effluenti  di allevamento non conformi alle disposizioni del presente
articolo  vengono  adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento.