Art. 21. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 1. Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono individuate secondo i criteri definiti dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152. 2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola la quantita' di effluente di allevamento non puo', in ogni caso, determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore ai 170 kg (2,0 UBA) per ha/anno. 3. Entro un anno dall'individuazione delle zone di cui al comma 1, l'Agenzia, in collaborazione con la ripartizione provinciale agricoltura, predispone programmi d'azione obbligatori, finalizzati a garantire la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, che tengono conto: a) dei periodi in cui e' proibita l'applicazione ai terreni di determinati tipi di fertilizzanti; b) della capacita' dei depositi per effluenti di allevamento, che deve essere superiore a quella necessaria per l'immagazzinamento nel periodo di durata massima, durante il quale e' proibita l'applicazione al terreno; c) del tipo e della pendenza del suolo; d) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione; e) dell'uso del terreno e delle pratiche agricole, inclusi i sistemi di rotazione e di avvicendamento colturale; f) delle disposizioni previste a livello statale per l'utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati.