Art. 21.
           Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1.   Le   zone  vulnerabili  da  nitrati  di  origine  agricola  sono
individuate  secondo  i  criteri  definiti dal titolo II, capo I, del
decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.
2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola la quantita'
di  effluente  di  allevamento non puo', in ogni caso, determinare in
ogni  singola  azienda o allevamento un apporto di azoto superiore ai
170 kg (2,0 UBA) per ha/anno.
3.  Entro  un  anno dall'individuazione delle zone di cui al comma 1,
l'Agenzia,   in   collaborazione   con  la  ripartizione  provinciale
agricoltura, predispone programmi d'azione obbligatori, finalizzati a
garantire  la  tutela  e il risanamento delle acque dall'inquinamento
provocato da nitrati di origine agricola, che tengono conto:
a)  dei  periodi  in  cui  e'  proibita  l'applicazione ai terreni di
determinati tipi di fertilizzanti;
b)  della  capacita'  dei  depositi per effluenti di allevamento, che
deve  essere superiore a quella necessaria per l'immagazzinamento nel
periodo   di   durata   massima,   durante   il   quale  e'  proibita
l'applicazione al terreno;
c) del tipo e della pendenza del suolo;
d)    delle    condizioni    climatiche,   delle   precipitazioni   e
dell'irrigazione;
e)  dell'uso del terreno e delle pratiche agricole, inclusi i sistemi
di rotazione e di avvicendamento colturale;
f)  delle disposizioni previste a livello statale per l'utilizzazione
agronomica in zone vulnerabili da nitrati.