Art. 22.
Norme   tecniche  per  l'utilizzazione  agronomica  di  acque  reflue
          provenienti da aziende agricole ed agroalimentari

1.  L'utilizzazione  agronomica di acque reflue di aziende agricole e
agroalimentari e' finalizzata al recupero dell'acqua o delle sostanze
nutritive.  A  tale  scopo  possono essere utilizzate le acque reflue
provenienti  dalle aziende di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 dell'allegato
L della legge provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)  idoneita' a produrre sul suolo un effetto concimante o ammendante
o irriguo;
b)  esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni
non connessi al ciclo produttivo;
c)  per  il settore vitivinicolo, esclusione delle acque derivanti da
processi  enologici  speciali come ferrocianurazione e desolforazione
dei  mosti  muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati
rettificati;
d) per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un
quantitativo  di latte superiore a 100.000 litri all'anno, esclusione
del  siero  di  latte,  del latticello, della scotta e delle acque di
processo delle paste filate.
2.  Per  i  divieti  di  utilizzazione,  i serbatoi di stoccaggio, le
tecniche  di  distribuzione  e  le  dosi  di  applicazione  vigono le
disposizioni del presente capo.