Art. 22. Norme tecniche per l'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende agricole ed agroalimentari 1. L'utilizzazione agronomica di acque reflue di aziende agricole e agroalimentari e' finalizzata al recupero dell'acqua o delle sostanze nutritive. A tale scopo possono essere utilizzate le acque reflue provenienti dalle aziende di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 dell'allegato L della legge provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) idoneita' a produrre sul suolo un effetto concimante o ammendante o irriguo; b) esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo; c) per il settore vitivinicolo, esclusione delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati; d) per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, esclusione del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate. 2. Per i divieti di utilizzazione, i serbatoi di stoccaggio, le tecniche di distribuzione e le dosi di applicazione vigono le disposizioni del presente capo.