Art. 23.
                            Comunicazioni

   1.  Per  le  aziende  che, in base al sistema informativo agricolo
forestale,  hanno  piu' di dieci UBA e un carico bestiame superiore a
quattro   UBA  per  ettaro  di  superficie  agricola  utilizzata,  la
ripartizione   provinciale   agricoltura  richiede  i  seguenti  dati
integrativi riguardanti la gestione degli effluenti di allevamento:
    a)  tipo  di  stabulazione,  sistema di rimozione delle deiezioni
adottato e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;
b)   ubicazione,  capacita'  e  caratteristiche  degli  stoccaggi  in
relazione  alla quantita' e tipologia degli effluenti di allevamento,
delle  acque  di  lavaggio  di strutture, di attrezzature ed impianti
zootecnici o delle acque reflue;
c)  altre  forme  di  trattamento  utilizzate oltre allo stoccaggio e
caratteristiche  degli  impianti  e  degli  effluenti  di allevamento
trattati;
d)  superficie  agricola utilizzata dell'azienda, con identificazione
catastale  dei  terreni  destinati  all'applicazione  al  suolo degli
effluenti  di  allevamento,  indicando  superficie, tipo di coltura e
attestazione del relativo titolo d'uso;
e)  tecniche  di  distribuzione,  con specificazione delle macchine e
attrezzature utilizzate e dei termini della loro disponibilita';
f)  analisi  del  suolo  idonee ad attestare il contenuto in elementi
nutrizionali dello stesso;
g) destinazione degli effluenti di allevamento in esubero.
2.  La  comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma  1 e' presentata
all'Ispettorato  forestale  competente,  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta.   Resta  fermo  l'obbligo  dell'interessato  di  segnalare
tempestivamente  le  eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la
quantita' e le caratteristiche degli effluenti di allevamento nonche'
i terreni destinati all'applicazione.
3.  L'Ispettorato  forestale  competente  verifica la rispondenza dei
dati  trasmessi  e,  se  rileva  anomalie o irregolarita', le segnala
all'agenzia  per  l'adozione  dei  provvedimenti  necessari.  Per  la
definizione  dei  provvedimenti, l'agenzia si avvale della consulenza
tecnica della ripartizione provinciale agricoltura.
4.  L'Agenzia  e  le  ripartizioni provinciali agricoltura e foreste,
possono richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui ai
commi  1,  2,  e  3 e richiedere la comunicazione di dati integrativi
anche  alle  aziende  zootecniche  non  comprese tra quelle di cui al
comma 1.
5.   Le  aziende  di  allevamento  intensivo  di  cui  al  punto  6.6
dell'allegato  1  del  decreto  legislativo  4  agosto  1999, n. 372,
nonche'  quelle  in  cui  vengono  allevati  piu'  di 500 capi bovini
presentano  all'Agenzia,  entro  un  anno  dall'entrata in vigore del
presente  regolamento, un piano di utilizzazione agronomica (PUA) che
riporta i seguenti elementi per il bilancio dell'azoto:
a) gli asporti di azoto da parte delle colture praticate;
b) l'effetto dei precedenti colturali;
c) l'effetto delle precedenti fertilizzazioni organiche;
d) gli apporti di azoto dei fertilizzanti organici e minerali;
e)   l'efficienza   agronomica  degli  apporti  azotati  in  funzione
dell'epoca  e  delle  modalita'  di distribuzione nonche' del tipo di
fertilizzante.
6.  L'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende
agricole   e   agroalimentari  di  cui  all'art.  22  e'  soggetta  a
comunicazione, che contiene i seguenti elementi:
a)  identificazione  univoca  dell'azienda, del titolare e del legale
rappresentante,  nonche'  dell'ubicazione  dell'azienda medesima e di
tutte le eventuali ulteriori attivita' ad essa connesse;
b) volume stimato e tipologia di acque reflue prodotte annualmente;
c)  capacita'  e  caratteristiche  degli  stoccaggi in relazione alla
quantita'  e  alla  tipologia  delle  acque  reflue  e delle acque di
lavaggio  di  strutture, attrezzature ed impianti nonche' indicazioni
in merito ad eventuali altre forme di trattamento;
d)  tipo  di  utilizzazione  e caratteristiche del sito oggetto dello
spandimento,  con  relativa  identificazione catastale ed indicazione
della superficie totale utilizzata per lo spandimento.
7.  La  comunicazione  e' presentata all'Agenzia almeno trenta giorni
prima  dell'inizio  dell'attivita'. La comunicazione ha una validita'
di   cinque   anni,  fermo  restando  l'obbligo  dell'interessato  di
segnalare  tempestivamente  le  eventuali  modifiche  riguardanti  la
tipologia,  la  quantita',  l'uso  e  le  caratteristiche delle acque
reflue destinate all'utilizzazione agronomica.
8.  Nel  caso  di impianti di trattamento di effluenti di allevamento
sovraaziendali,  il gestore presenta all'Agenzia, entro il 31 gennaio
di ogni anno, una comunicazione contenente i seguenti dati:
a)   elenco   delle   aziende   che  conferiscono  gli  effluenti  di
allevamento,  con  indicazione della consistenza in UBA delle singole
aziende;
b)  quantita'  e  caratteristiche  degli eventuali rifiuti organici e
prodotti vegetali cotrattati;
c)  qualora  lo spargimento venga effettuato direttamente dal gestore
dell'impianto,   indicazione   delle  particelle  sulle  quali  viene
effettuato lo spargimento e della relativa superficie;
d)  per  gli  effluenti  conferiti  ad  aziende  che non conferiscono
effluenti  di  allevamento,  indicazione  delle quantita' conferite e
delle singole aziende destinatarie.