Art. 24. Trasporto 1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue su terreni ubicati in zone vulnerabili da nitrati di cui all'art. 19 della legge provinciale, e' richiesta una documentazione di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; b) la natura e la quantita' degli effluenti o delle acque reflue trasportate; c) l'identificazione del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa.