Art. 24.
                              Trasporto

1.  Per  il  trasporto  degli  effluenti di allevamento e delle acque
reflue  su  terreni  ubicati  in  zone  vulnerabili da nitrati di cui
all'art.  19 della legge provinciale, e' richiesta una documentazione
di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni:
a)   gli  estremi  identificativi  dell'azienda  da  cui  origina  il
materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
b)  la  natura  e  la  quantita' degli effluenti o delle acque reflue
trasportate;
c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
d)  gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale
rappresentante della stessa.