Art. 25.
                        Pesticidi ed erbicidi

1.  Lo  stoccaggio  avviene  in  locali adibiti alla conservazione di
prodotti  fitosanitari,  non  soggetti a pericolo di inondazione, con
fondo  impermeabile,  freschi,  protetti dal gelo, a prova di fuoco e
aerati.  I prodotti con l'indicazione «molto tossici» oppure «nocivi»
sono  conservati  in  armadietti o locali dotati di chiusura propria,
sui quali e' riportata la scritta «Veleno». Le confezioni gia' aperte
o   danneggiate   vanno  chiuse  per  evitare  la  fuoriuscita  o  lo
spargimento di pericolosi vapori.
2.  L'approntamento  della  miscela  nelle  sue  fasi di riempimento,
preparazione  e  travaso  avviene  in  modo tale da evitare qualsiasi
spandimento sul terreno e nelle acque. Il lavaggio delle attrezzature
per  la distribuzione di questi prodotti e' vietato in prossimita' di
corsi  d'acqua,  fossi, pozzi e sorgenti. Eventuali miscele residue e
acque   di   lavaggio   delle   attrezzature  possono  essere  sparse
esclusivamente  sul  proprio  terreno.  I  residui  solidi  derivanti
dall'utilizzazione  dei  prodotti fitosanitari vanno raccolti in modo
differenziato  e  smaltiti  in  conformita' alla legge provinciale 26
maggio 2006, n. 4.
3.  Lo  spargimento  viene  effettuato  in modo tale da non inquinare
acque superficiali.