Art. 25. Pesticidi ed erbicidi 1. Lo stoccaggio avviene in locali adibiti alla conservazione di prodotti fitosanitari, non soggetti a pericolo di inondazione, con fondo impermeabile, freschi, protetti dal gelo, a prova di fuoco e aerati. I prodotti con l'indicazione «molto tossici» oppure «nocivi» sono conservati in armadietti o locali dotati di chiusura propria, sui quali e' riportata la scritta «Veleno». Le confezioni gia' aperte o danneggiate vanno chiuse per evitare la fuoriuscita o lo spargimento di pericolosi vapori. 2. L'approntamento della miscela nelle sue fasi di riempimento, preparazione e travaso avviene in modo tale da evitare qualsiasi spandimento sul terreno e nelle acque. Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione di questi prodotti e' vietato in prossimita' di corsi d'acqua, fossi, pozzi e sorgenti. Eventuali miscele residue e acque di lavaggio delle attrezzature possono essere sparse esclusivamente sul proprio terreno. I residui solidi derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari vanno raccolti in modo differenziato e smaltiti in conformita' alla legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4. 3. Lo spargimento viene effettuato in modo tale da non inquinare acque superficiali.