Art. 26. Ambito di applicazione 1. Il presente capo stabilisce, in attuazione dell'art. 45 della legge provinciale, le norme in merito all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche, all'installazione, all'esercizio, al controllo periodico e all'adeguamento dei depositi di sostanze inquinanti aventi una capacita' superiore a 1.000 litri. Si considerano inquinanti le sostanze disciplinate dalla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche in materia di etichettatura delle sostanze pericolose.