Art. 26.
                       Ambito di applicazione

1.  Il  presente  capo  stabilisce,  in attuazione dell'art. 45 della
legge   provinciale,   le   norme   in  merito  all'ubicazione,  alle
caratteristiche   tecniche,   all'installazione,   all'esercizio,  al
controllo  periodico  e  all'adeguamento  dei  depositi  di  sostanze
inquinanti   aventi   una  capacita'  superiore  a  1.000  litri.  Si
considerano  inquinanti  le  sostanze  disciplinate  dalla  direttiva
67/548/CEE  e  successive modifiche in materia di etichettatura delle
sostanze pericolose.