Art. 27. Criteri generali 1. Per i depositi aventi capacita' pari o inferiore a 1.000 litri valgono le disposizioni generali contenute nell'art. 45, comma 1, della legge provinciale. Per i serbatoi e distributori mobili si applica il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 31 marzo 1990, n. 76. Resta ferma ogni altra disposizione in materia di sicurezza e prevenzione incendi nonche' la disciplina in materia di stoccaggio dei rifiuti. 2. Nei casi di mancata istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile ai sensi del titolo II, capo II, della legge provinciale, e' ammessa 1'installazione di nuovi depositi di sostanze inquinanti nonche' l'ampliamento di quelli esistenti - ad eccezione dei depositi per combustibili liquidi collegati ad impianti termici che non possono essere allacciati alla rete del gas - esclusivamente se la distanza da fonti per l'approvvigionamento pubblico idrico potabile sia superiore rispettivamente a 100 metri nel caso di pozzi e a 200 metri nel caso di sorgenti ubicate a valle.