Art. 27.
                          Criteri generali

1.  Per  i  depositi  aventi capacita' pari o inferiore a 1.000 litri
valgono  le  disposizioni  generali  contenute nell'art. 45, comma 1,
della  legge  provinciale.  Per  i  serbatoi e distributori mobili si
applica  il  decreto  ministeriale  19  marzo  1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 31 marzo 1990, n. 76. Resta ferma
ogni altra disposizione in materia di sicurezza e prevenzione incendi
nonche' la disciplina in materia di stoccaggio dei rifiuti.
2.  Nei  casi  di mancata istituzione delle aree di tutela dell'acqua
potabile ai sensi del titolo II, capo II, della legge provinciale, e'
ammessa  1'installazione  di  nuovi  depositi  di sostanze inquinanti
nonche' l'ampliamento di quelli esistenti - ad eccezione dei depositi
per  combustibili  liquidi  collegati  ad  impianti  termici  che non
possono  essere  allacciati  alla rete del gas - esclusivamente se la
distanza  da  fonti per l'approvvigionamento pubblico idrico potabile
sia  superiore  rispettivamente a 100 metri nel caso di pozzi e a 200
metri nel caso di sorgenti ubicate a valle.