Art. 3.
              Piano generale di smaltimento delle acque

1.  I  comuni predispongono entro tre anni dall'entrata in vigore del
presente   regolamento  un  piano  generale  per  la  raccolta  e  lo
smaltimento  delle acque reflue e meteoriche degli agglomerati (PGA).
Il piano contiene:
a)  il  sistema  fognario  delle  zone  servite  e  relativi abitanti
equivalenti, di seguito denominati a.e;
b)  la planimetria della rete fognaria con informazioni relative alle
caratteristiche  delle tubazioni, pozzetti, opere speciali e punti di
scarico;
c) lo stato degli impianti;
d)  gli interventi di adeguamento, di ampliamento della rete fognaria
e tempi di attuazione;
e)  la  delimitazione  delle  zone  da allacciarsi nei prossimi dieci
anni;
f) gli interventi per la corretta gestione delle acque meteoriche.
2.  Le  reti  fognarie  pubbliche,  quando possibile, sono posate sul
suolo  pubblico.  Nelle  strade  provinciali e statali extraurbane la
posa di reti fognarie e' ammessa solo in caso di necessita' tecnica.
3.  Il  gestore  del  servizio  di  fognatura,  nel  caso  di mancato
raggiungimento  di un accordo con i proprietari dei terreni necessari
per   la   posa  della  rete  fognaria,  avvia  il  procedimento  per
l'imposizione di servitu'.