Art. 3. Piano generale di smaltimento delle acque 1. I comuni predispongono entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento un piano generale per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche degli agglomerati (PGA). Il piano contiene: a) il sistema fognario delle zone servite e relativi abitanti equivalenti, di seguito denominati a.e; b) la planimetria della rete fognaria con informazioni relative alle caratteristiche delle tubazioni, pozzetti, opere speciali e punti di scarico; c) lo stato degli impianti; d) gli interventi di adeguamento, di ampliamento della rete fognaria e tempi di attuazione; e) la delimitazione delle zone da allacciarsi nei prossimi dieci anni; f) gli interventi per la corretta gestione delle acque meteoriche. 2. Le reti fognarie pubbliche, quando possibile, sono posate sul suolo pubblico. Nelle strade provinciali e statali extraurbane la posa di reti fognarie e' ammessa solo in caso di necessita' tecnica. 3. Il gestore del servizio di fognatura, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo con i proprietari dei terreni necessari per la posa della rete fognaria, avvia il procedimento per l'imposizione di servitu'.