Art. 30. Installazione di serbatoi a doppia parete 1. I serbatoi a doppia parete possono essere interrati, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il livello massimo della falda acquifera e' situato piu' in basso del fondo del serbatoio; b) i serbatoi sono installati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio; c) i serbatoi sono dotati di rilevatore in continuo di eventuali perdite. Non sono ammessi dispositivi che prevedono il riempimento dell'intercapedine tra le due pareti con sostanze inquinanti. L'assenza di sostanze inquinanti e' attestata dal produttore del serbatoio; d) il pozzetto d'ispezione sul passo d'uomo del serbatoio e' a perfetta tenuta e realizzato in modo tale da evitare l'ingresso di acque meteoriche. Tutti i collegamenti al serbatoio sono accessibili dal pozzetto di ispezione. 2. I serbatoi a doppia parete possono essere installati fuori terra all'esterno di edifici, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) sono saldamente ancorati al pavimento; b) sono dotati di un dispositivo di controllo delle perdite nonche' di un pozzetto saldato al serbatoio e dotato di un coperchio, al fine di evitare l'ingresso di acqua meteorica; c) sono installati su idonei basamenti impermeabili con adeguate protezioni per evitare danneggiamenti. 3. I serbatoi a doppia parete possono essere installati fuori terra all'interno di edifici in appositi locali, nel rispetto della seguente condizione: a) gli spazi tra i serbatoi e le distanze del serbatoio dalle pareti, dal pavimento e dal soffitto sono tali da garantire l'accessibilita' per le operazioni di ispezione e manutenzione.