Art. 30.
              Installazione di serbatoi a doppia parete

1.  I serbatoi a doppia parete possono essere interrati, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a)  il livello massimo della falda acquifera e' situato piu' in basso
del fondo del serbatoio;
b)  i serbatoi sono installati in modo tale da non essere danneggiati
da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio;
c)  i  serbatoi  sono  dotati  di rilevatore in continuo di eventuali
perdite.  Non  sono  ammessi dispositivi che prevedono il riempimento
dell'intercapedine   tra  le  due  pareti  con  sostanze  inquinanti.
L'assenza  di  sostanze  inquinanti  e'  attestata dal produttore del
serbatoio;
d)  il  pozzetto  d'ispezione  sul  passo  d'uomo  del serbatoio e' a
perfetta  tenuta  e  realizzato in modo tale da evitare l'ingresso di
acque  meteoriche. Tutti i collegamenti al serbatoio sono accessibili
dal pozzetto di ispezione.
2.  I  serbatoi a doppia parete possono essere installati fuori terra
all'esterno di edifici, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) sono saldamente ancorati al pavimento;
b)  sono  dotati di un dispositivo di controllo delle perdite nonche'
di un pozzetto saldato al serbatoio e dotato di un coperchio, al fine
di evitare l'ingresso di acqua meteorica;
c)  sono  installati  su  idonei  basamenti impermeabili con adeguate
protezioni per evitare danneggiamenti.
3.  I  serbatoi a doppia parete possono essere installati fuori terra
all'interno  di  edifici  in  appositi  locali,  nel  rispetto  della
seguente condizione:
a) gli spazi tra i serbatoi e le distanze del serbatoio dalle pareti,
dal  pavimento e dal soffitto sono tali da garantire l'accessibilita'
per le operazioni di ispezione e manutenzione.