Art. 32. Aree di travaso di sostanze inquinanti 1. Le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno impermeabilizzate per un'ampiezza di almeno un metro oltre la lunghezza del tubo erogatore. 2. Le aree di travaso sono dotate di canalette o pozzetti di raccolta collegati ad un idoneo impianto di trattamento con scarico in rete fognaria o altro recapito idoneo. 3. Le aree di travaso coperte di distributori interni con serbatoi fino a 3.000 litri, in alternativa all'impianto di trattamento possono essere dotati di un sistema per la raccolta di eventuali spandimenti, della capacita' di almeno 200 litri. 4. Nel caso di riempimento dei serbatoi in un punto centralizzato, attorno ad esso viene realizzato un pozzetto stagno dotato di copertura. In alternativa, l'area di riempimento puo' essere realizzata in conformita' a quanto stabilito ai commi precedenti. 5. Al fine di evitare spandimenti involontari, il deflusso per l'erogazione del carburante non puo' avvenire per gravita', ma tramite apposito sistema di pompaggio fisso o mobile. 6. Gli impianti fissi d'erogazione di carburante sono accessoriati con pistole automatiche dotate di un dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno, di una protezione della leva atta ad evitare l'azionamento accidentale e di idonea vaschetta per la raccolta di eventuali perdite. In prossimita' degli erogatori di carburante viene tenuto a portata di mano un adeguato quantitativo di materiale assorbente. 7. I depositi per il rifornimento di automezzi ubicati presso aziende agricole, aventi un volume inferiore a 3.000 litri, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.