Art. 32.
               Aree di travaso di sostanze inquinanti

1.  Le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno impermeabilizzate
per  un'ampiezza  di  almeno  un  metro  oltre  la lunghezza del tubo
erogatore.
2. Le aree di travaso sono dotate di canalette o pozzetti di raccolta
collegati  ad  un  idoneo impianto di trattamento con scarico in rete
fognaria o altro recapito idoneo.
3.  Le  aree  di travaso coperte di distributori interni con serbatoi
fino  a  3.000  litri,  in  alternativa  all'impianto  di trattamento
possono  essere  dotati  di  un  sistema per la raccolta di eventuali
spandimenti, della capacita' di almeno 200 litri.
4.  Nel  caso  di riempimento dei serbatoi in un punto centralizzato,
attorno  ad  esso  viene  realizzato  un  pozzetto  stagno  dotato di
copertura.   In   alternativa,  l'area  di  riempimento  puo'  essere
realizzata in conformita' a quanto stabilito ai commi precedenti.
5.  Al  fine  di  evitare  spandimenti  involontari,  il deflusso per
l'erogazione  del  carburante  non  puo'  avvenire  per  gravita', ma
tramite apposito sistema di pompaggio fisso o mobile.
6.  Gli  impianti  fissi d'erogazione di carburante sono accessoriati
con   pistole   automatiche  dotate  di  un  dispositivo  di  arresto
automatico del flusso a serbatoio pieno, di una protezione della leva
atta  ad  evitare l'azionamento accidentale e di idonea vaschetta per
la  raccolta  di eventuali perdite. In prossimita' degli erogatori di
carburante viene tenuto a portata di mano un adeguato quantitativo di
materiale assorbente.
7. I depositi per il rifornimento di automezzi ubicati presso aziende
agricole, aventi un volume inferiore a 3.000 litri, non sono soggetti
alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.