Art. 34. Misure di precauzione in fase di riempimento dei serbatoi 1. Il riempimento dei serbatoi da parte delle ditte fornitrici avviene alla presenza del proprietario o dell'utilizzatore del serbatoio o di un loro rappresentante. 2. Il personale della ditta che effettua il riempimento accerta la capacita' disponibile del serbatoio mediante asta metrica o altro strumento nonche' la corretta funzionalita' del tubo di sfiato e della valvola di troppo pieno, ove previsti. Nel caso di impossibilita' ad accertare la capacita' disponibile del serbatoio o in caso di disfunzioni del tubo di sfiato o della valvola di troppo pieno, il riempimento non puo' essere effettuato. 3. Il personale della ditta che effettua il riempimento tiene a portata di mano una riserva di materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti, dei quali da' immediata comunicazione ai vigili del fuoco.