Art. 34.
      Misure di precauzione in fase di riempimento dei serbatoi

1.  Il  riempimento  dei  serbatoi  da  parte  delle ditte fornitrici
avviene  alla  presenza  del  proprietario  o  dell'utilizzatore  del
serbatoio o di un loro rappresentante.
2.  Il  personale  della ditta che effettua il riempimento accerta la
capacita'  disponibile  del  serbatoio  mediante asta metrica o altro
strumento  nonche'  la  corretta  funzionalita'  del tubo di sfiato e
della   valvola   di   troppo   pieno,  ove  previsti.  Nel  caso  di
impossibilita'  ad accertare la capacita' disponibile del serbatoio o
in  caso  di disfunzioni del tubo di sfiato o della valvola di troppo
pieno, il riempimento non puo' essere effettuato.
3.  Il  personale  della  ditta  che  effettua il riempimento tiene a
portata  di mano una riserva di materiale assorbente da utilizzare in
caso  di sversamenti, dei quali da' immediata comunicazione ai vigili
del fuoco.