Art. 36.
                        Verifiche periodiche

1.  Va  sempre  garantito lo stato d'efficienza e buona conservazione
dei   depositi,   delle   tubazioni  interrate,  dei  dispositivi  di
protezione   e   controllo  e  delle  aree  di  travaso  di  sostanze
inquinanti.  Ogni otto anni viene effettuata una verifica da parte di
personale  specializzato.  L'esito delle verifiche va certificato con
apposito  modello predisposto dall'agenzia, trasmettendo una copia al
comune  entro  trenta giorni dalla verifica. Il responsabile conserva
una copia della certificazione.
2. Ai serbatoi ed ai rilevatori di perdite e' stabilmente apposta, in
posizione  ben visibile, una targhetta che indichi la denominazione e
l'indirizzo  di chi ha effettuato la verifica e l'anno in cui essa e'
stata  eseguita.  Nel  caso  siano  presenti  piu'  serbatoi, su ogni
rilevatore e' indicato il serbatoio a cui fa riferimento.
3. Il personale specializzato che in occasione della verifica accerti
delle  irregolarita',  ne  da'  immediata comunicazione al comune. Il
titolare   del  deposito  provvede  immediatamente  ad  eliminare  le
irregolarita'  riscontrate,  comunicando  l'avvenuto  adeguamento  al
comune stesso.