Art. 36. Verifiche periodiche 1. Va sempre garantito lo stato d'efficienza e buona conservazione dei depositi, delle tubazioni interrate, dei dispositivi di protezione e controllo e delle aree di travaso di sostanze inquinanti. Ogni otto anni viene effettuata una verifica da parte di personale specializzato. L'esito delle verifiche va certificato con apposito modello predisposto dall'agenzia, trasmettendo una copia al comune entro trenta giorni dalla verifica. Il responsabile conserva una copia della certificazione. 2. Ai serbatoi ed ai rilevatori di perdite e' stabilmente apposta, in posizione ben visibile, una targhetta che indichi la denominazione e l'indirizzo di chi ha effettuato la verifica e l'anno in cui essa e' stata eseguita. Nel caso siano presenti piu' serbatoi, su ogni rilevatore e' indicato il serbatoio a cui fa riferimento. 3. Il personale specializzato che in occasione della verifica accerti delle irregolarita', ne da' immediata comunicazione al comune. Il titolare del deposito provvede immediatamente ad eliminare le irregolarita' riscontrate, comunicando l'avvenuto adeguamento al comune stesso.