Art. 38. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «acque meteoriche e di lavaggio/dilavamento di aree esterne, di seguito denominate acque meteoriche»: le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici quali quelle di piazzali, tetti, strade, ecc. e che defluiscono in acque superficiali, reti fognarie o nel suolo; b) «acque di prima pioggia»: i primi 5 mm dell'evento piovoso. Si stabilisce che tale valore si raggiunga in 15 minuti; c) «immissione di acque meteoriche»: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque meteoriche e di lavaggio/dilavamento di aree esterne, effettuata nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo.