Art. 38.
                             Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)  «acque  meteoriche  e di lavaggio/dilavamento di aree esterne, di
seguito  denominate  acque  meteoriche»:  le  acque  meteoriche  o di
lavaggio  che  dilavano  superfici  quali  quelle di piazzali, tetti,
strade, ecc. e che defluiscono in acque superficiali, reti fognarie o
nel suolo;
b)  «acque  di  prima  pioggia»: i primi 5 mm dell'evento piovoso. Si
stabilisce che tale valore si raggiunga in 15 minuti;
c)  «immissione  di  acque  meteoriche»: qualsiasi immissione diretta
tramite  condotta  di  acque  meteoriche e di lavaggio/dilavamento di
aree  esterne,  effettuata  nelle acque superficiali, sul suolo e nel
sottosuolo.