Art. 4.
    Progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie

1.  La  progettazione,  la  costruzione  e la manutenzione delle reti
fognarie  avvengono  secondo  le  migliori  tecniche  disponibili, in
attuazione  dell'art.  30,  comma 2, della legge provinciale, tenendo
conto:
a) dei requisiti per il trattamento delle acque reflue;
b) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
c) della necessita' di impedire eventuali fuoriuscite di acque reflue
e infiltrazioni di acque estranee;
d)  della  necessita'  di  limitare  l'inquinamento dei corpi idrici,
derivante dagli scaricatori di piena e di sicurezza.
2. I progetti delle reti fognarie contengono almeno quanto segue:
a)  delimitazione  del  territorio  da  servire con indicazione della
destinazione urbanistica delle aree e degli sviluppi futuri;
b)  acque reflue domestiche e industriali che vengono scaricate nella
rete  fognaria  con  indicazione  degli  abitanti  equivalenti, della
quantita'  e  delle  caratteristiche  delle  acque reflue nonche' una
valutazione degli sviluppi futuri;
c)  sistema  fognario  scelto, cioe' fognatura mista oppure separata,
con relativa motivazione;
d)   superficie   del   bacino   allacciato  e  calcolo  dell'entita'
dell'immissione delle acque meteoriche;
e)  dimensionamento  della  rete fognaria, delle vasche di ritenzione
pioggia  e  degli  scaricatori di piena e di sicurezza, tenendo conto
delle condizioni del ricettore;
f)  eventuali  impianti  di  trattamento delle acque meteoriche prima
dell'immissione,  nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo IV e
delle condizioni del ricettore;
g)   le   fonti   dalle  quali  sono  stati  ricavati  i  criteri  di
progettazione e dimensionamento.
3.   I   materiali  e  le  modalita'  costruttive  impiegati  per  la
realizzazione  di  reti  fognarie  corrispondono ai requisiti ed alle
prescrizioni   contenute   nelle   condizioni   generali  di  appalto
predisposte  dalla provincia. La tenuta delle tubazioni, dei pozzetti
e  delle  opere speciali deve essere certificata prima della messa in
esercizio in conformita' alle disposizioni della norma europea UNI EN
1610.
4. Il gestore della rete fognaria garantisce un'adeguata manutenzione
del  sistema  di convogliamento delle acque reflue urbane, istituendo
un servizio di controllo efficiente ed effettuando tempestivamente le
operazioni  di  manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie. Al
tal  fine  ogni  gestore,  entro  due anni dall'entrata in vigore del
presente  regolamento,  predispone un programma di manutenzione della
rete  fognaria e prevede un idoneo servizio di reperibilita' che, nel
caso  di  bacini  di  utenza inferiori a 10.000 abitanti equivalenti,
puo'   essere   prestato   previa   apposita   convenzione  anche  da
organizzazioni di protezione civile.
5.   La   documentazione   di  cui  al  comma  4  e'  a  disposizione
dell'autorita'  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione che, se
necessario, prescrive adeguamenti ed integrazioni.