Art. 4. Progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie 1. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie avvengono secondo le migliori tecniche disponibili, in attuazione dell'art. 30, comma 2, della legge provinciale, tenendo conto: a) dei requisiti per il trattamento delle acque reflue; b) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; c) della necessita' di impedire eventuali fuoriuscite di acque reflue e infiltrazioni di acque estranee; d) della necessita' di limitare l'inquinamento dei corpi idrici, derivante dagli scaricatori di piena e di sicurezza. 2. I progetti delle reti fognarie contengono almeno quanto segue: a) delimitazione del territorio da servire con indicazione della destinazione urbanistica delle aree e degli sviluppi futuri; b) acque reflue domestiche e industriali che vengono scaricate nella rete fognaria con indicazione degli abitanti equivalenti, della quantita' e delle caratteristiche delle acque reflue nonche' una valutazione degli sviluppi futuri; c) sistema fognario scelto, cioe' fognatura mista oppure separata, con relativa motivazione; d) superficie del bacino allacciato e calcolo dell'entita' dell'immissione delle acque meteoriche; e) dimensionamento della rete fognaria, delle vasche di ritenzione pioggia e degli scaricatori di piena e di sicurezza, tenendo conto delle condizioni del ricettore; f) eventuali impianti di trattamento delle acque meteoriche prima dell'immissione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo IV e delle condizioni del ricettore; g) le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento. 3. I materiali e le modalita' costruttive impiegati per la realizzazione di reti fognarie corrispondono ai requisiti ed alle prescrizioni contenute nelle condizioni generali di appalto predisposte dalla provincia. La tenuta delle tubazioni, dei pozzetti e delle opere speciali deve essere certificata prima della messa in esercizio in conformita' alle disposizioni della norma europea UNI EN 1610. 4. Il gestore della rete fognaria garantisce un'adeguata manutenzione del sistema di convogliamento delle acque reflue urbane, istituendo un servizio di controllo efficiente ed effettuando tempestivamente le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie. Al tal fine ogni gestore, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, predispone un programma di manutenzione della rete fognaria e prevede un idoneo servizio di reperibilita' che, nel caso di bacini di utenza inferiori a 10.000 abitanti equivalenti, puo' essere prestato previa apposita convenzione anche da organizzazioni di protezione civile. 5. La documentazione di cui al comma 4 e' a disposizione dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione che, se necessario, prescrive adeguamenti ed integrazioni.