Art. 40. Riutilizzo delle acque meteoriche 1. I comuni definiscono, nel rispettivo regolamento di fognatura e depurazione, i casi in cui vanno effettuati la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche per nuove costruzioni e stabiliscono il volume minimo dei serbatoi di raccolta in rapporto alle superfici impermeabili allacciate ed al consumo d'acqua previsto.