Art. 40.
                  Riutilizzo delle acque meteoriche

1.  I  comuni  definiscono, nel rispettivo regolamento di fognatura e
depurazione,  i  casi  in  cui  vanno  effettuati  la  raccolta ed il
riutilizzo   delle   acque   meteoriche   per   nuove  costruzioni  e
stabiliscono  il  volume  minimo dei serbatoi di raccolta in rapporto
alle   superfici   impermeabili  allacciate  ed  al  consumo  d'acqua
previsto.