Art. 42.
      Immissione di acque meteoriche sul suolo o nel sottosuolo

1.  L'immissione  delle  acque  meteoriche  sul  suolo o negli strati
superficiali   del   sottosuolo  tramite  dispersione  e'  realizzata
sfruttando il piu' possibile lo strato di terreno non saturo. Sono da
adottare,  di  regola,  sistemi  di  infiltrazione superficiale ed in
particolare  quei  sistemi  in cui l'infiltrazione avviene attraverso
uno  strato  di  terreno  organico  rinverdito,  se  necessario anche
combinati  con  sottostanti  drenaggi  di  dispersione. Per i sistemi
funzionanti   tramite  fosse  o  bacini  di  dispersione,  lo  strato
superficiale di terreno organico rinverdito ha uno spessore di almeno
20  cm.  Per  le  acque  meteoriche inquinate, la dispersione avviene
sempre  mediante  il  passaggio  attraverso  uno  strato  di  terreno
organico rinverdito.
2.  Sistemi  di  infiltrazione  quali pozzi perdenti, tubi drenanti o
trincee  drenanti,  in  cui  la  dispersione avviene direttamente nel
sottosuolo,    possono   essere   adottati   solamente,   quando   la
realizzazione  di  sistemi  di  infiltrazione  superficiale  non  sia
possibile ed esclusivamente per la dispersione delle acque meteoriche
classificate come non inquinate, moderatamente inquinate e per quelle
inquinate.  In  particolare  per  le  acque  meteoriche moderatamente
inquinate  e per quelle inquinate tali sistemi possono essere ammessi
soltanto,  quando  anche  l'immissione  in acque superficiali non sia
possibile.  Prima della loro dispersione direttamente nel sottosuolo,
le    acque   meteoriche   sono   sottoposte   almeno   ai   seguenti
pretrattamenti:
a)  acque  meteoriche moderatamente inquinate, derivanti da superfici
inferiori  a  500  m2:  pozzetto  fanghi, eccetto le acque di seconda
pioggia;
b)  acque  meteoriche moderatamente inquinate, derivanti da superfici
superiori  a  500 m2: separatore di classe II secondo la norma UNI EN
858-1 o trattamento equivalente;
c) acque meteoriche inquinate, derivanti da superfici inferiori a 500
m2:  separatore  di  lasse  II  secondo  la  norma  UNI  EN  858-1  o
trattamento equivalente;
d) acque meteoriche inquinate, derivanti da superfici superiori a 500
m2:  separatore  di  classe  I  secondo  la  norma  UNI  EN  858-1  o
trattamento equivalente.
3.  La realizzazione di pozzi perdenti nei piani interrati e' ammessa
esclusivamente  per le acque meteoriche non inquinate provenienti dai
tetti,  dato  che  si riduce lo spessore di filtrazione attraverso il
sottosuolo  insaturo  ed  in  caso  di inquinamenti gli interventi di
bonifica risulterebbero complessi ed onerosi.
4.   Per   la   dispersione  e'  garantito  uno  spessore  minimo  di
infiltrazione  pari a un metro prima che l'acqua raggiunga il livello
massimo  della  falda  freatica.  L'immissione  diretta  delle  acque
meteoriche nelle acque sotterranee e' vietata.
5.  La  dispersione e' realizzata, di norma, in modo «decentrato», in
corrispondenza o in prossimita' delle aree scolanti.
6. Nelle aree di tutela di acque potabili possono vigere prescrizioni
particolari.  Di  norma, nelle zone di tutela II, e' ammessa soltanto
l'infiltrazione  di  acque  meteoriche  non inquinate o moderatamente
inquinate  tramite  sistemi  di  infiltrazione  attraverso  strati di
terreno organico rinverdito.
7.  Le  acque  meteoriche  provenienti  da superfici in rame, zinco e
piombo,  non  rivestite,  con  superficie  superiore  a  100  m2 sono
pretrattate  con  filtri  idonei  a  trattenere i metalli pesanti, ad
esempio  filtri a zeolite, se e' prevista la dispersione direttamente
nel sottosuolo.