Art. 44.
             Acque meteoriche sistematicamente inquinate

1.  Le  acque  meteoriche  sistematicamente inquinate sono raccolte e
trattate  con  idonei  sistemi che recapitano in rete fognaria nera o
mista, con eventuale separazione delle acque di prima pioggia.
2. Se l'immissione in rete fognaria nera o mista non e' possibile, le
acque meteoriche sistematicamente inquinate possono essere immesse in
rete   fognaria   per   le   acque  meteoriche  o  in  corsi  d'acqua
superficiale,  previo  idoneo trattamento atto al rispetto dei valori
limite di emissione di cui all'allegato D della legge provinciale.
3.   La  dispersione  sul  suolo  o  negli  strati  superficiali  del
sottosuolo  e'  ammessa  solo  in  casi  eccezionali  e previo idoneo
trattamento  atto  al  rispetto dei valori limite di emissione di cui
all'allegato G della legge provinciale.
4.  Se  necessario  per il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
ambientale  dei  corpi  idrici,  possono essere richiesti trattamenti
piu' spinti.