Art. 44. Acque meteoriche sistematicamente inquinate 1. Le acque meteoriche sistematicamente inquinate sono raccolte e trattate con idonei sistemi che recapitano in rete fognaria nera o mista, con eventuale separazione delle acque di prima pioggia. 2. Se l'immissione in rete fognaria nera o mista non e' possibile, le acque meteoriche sistematicamente inquinate possono essere immesse in rete fognaria per le acque meteoriche o in corsi d'acqua superficiale, previo idoneo trattamento atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato D della legge provinciale. 3. La dispersione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e' ammessa solo in casi eccezionali e previo idoneo trattamento atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato G della legge provinciale. 4. Se necessario per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici, possono essere richiesti trattamenti piu' spinti.