Art. 47.
               Adeguamento delle immissioni esistenti

1.  I  sistemi  di  smaltimento  di acque meteoriche sistematicamente
inquinate,  esistenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente
regolamento  e  non  conformi  alle  disposizioni  dello stesso, sono
adeguati  entro  quattro  anni  dall'entrata  in  vigore del presente
regolamento.  Il  relativo progetto e' presentato al comune entro due
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2.  Il  piano  di  tutela delle acque definisce gli ulteriori casi in
cui,  al fine di raggiungere gli obiettivi di qualita' ambientale o a
causa  della  destinazione  specifica  dei corpi idrici, e' richiesto
l'adeguamento delle immissioni esistenti.
3.  In  riferimento  allo  stato  qualitativo  dei corpi idrici ed ai
carichi   inquinanti  immessi,  l'autorita'  competente  al  rilascio
dell'autorizzazione  puo'  prescrivere  misure  e  interventi atti ad
adeguare le immissioni esistenti alle disposizioni del presente capo.