Art. 48. Restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica 1. Gli spurghi dei dissabbiatori presso le opere di presa sono eseguiti in modo da ridurre al minimo l'impatto per le acque superficiali; vanno evitati gli spurghi nei mesi tra novembre e aprile. Lo svuotamento delle vasche viene effettuato lentamente e con gradualita'. Gli spurghi sono eseguiti con una frequenza tale da garantire nel corpo idrico a valle della presa una concentrazione di materiali sedimentabili inferiore o pari a 10 ml/l. 2. Dopo l'asportazione del materiale sedimentato nel dissabbiatore e' previsto un adeguato lavaggio dell'alveo con deflusso naturale, lasciando aperte le paratoie per un lasso di tempo sufficiente a ripristinare le condizioni originarie dell'alveo ed a creare substrati favorevoli alla riproduzione ittica. 3. Il ripristino del regime di deflusso minimo vitale avviene lentamente e gradualmente in un lasso di tempo di almeno un'ora, al fine di ridurre al minimo le morie di pesci nelle aree laterali destinate a prosciugarsi. 4. Nuove derivazioni d'acqua, in grado di produrre energia di punta e quindi di provocare un deflusso a pulsazione a valle della restituzione, possono essere autorizzate soltanto nel caso in cui a valle della restituzione siano previste misure di mitigazione del deflusso a pulsazione, volte a garantire gli obiettivi di qualita' del corso d'acqua e le previsioni del piano di tutela delle acque. In ogni caso, il rapporto massimo tra le portate di magra e morbida artificiale non puo' essere superiore ad un valore di 1:3. Qualora, nel caso di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua esistenti, il rapporto sopraindicato venga gia' superato, non e' ammesso un peggioramento della situazione esistente e, per quanto possibile, sono previste misure volte a ridurre il deflusso a pulsazione. 5. L'utilizzo dell'acqua turbinata per il raffreddamento degli impianti e delle macchine della centrale idroelettrica e' ammesso, a condizione che vengano adottate misure idonee a evitare inquinamenti della stessa e a mantenere la variazione della temperatura da monte a valle del punto di immissione inferiore a 1° C. In tal caso non e' richiesta l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 39 della legge provinciale. 6. I progetti di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e la documentazione per il rinnovo di concessioni esistenti contengono le informazioni necessarie in merito al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Eventuali prescrizioni volte a garantire il rispetto delle presenti disposizioni sono contenute nel parere di cui all'art. 47 della legge provinciale ed inserite nella concessione di derivazione.