Art. 48.
 Restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica

1.  Gli  spurghi  dei  dissabbiatori  presso  le  opere di presa sono
eseguiti  in  modo  da  ridurre  al  minimo  l'impatto  per  le acque
superficiali;  vanno  evitati  gli  spurghi  nei  mesi tra novembre e
aprile. Lo svuotamento delle vasche viene effettuato lentamente e con
gradualita'.  Gli  spurghi  sono  eseguiti  con una frequenza tale da
garantire  nel corpo idrico a valle della presa una concentrazione di
materiali sedimentabili inferiore o pari a 10 ml/l.
2. Dopo l'asportazione del materiale sedimentato nel dissabbiatore e'
previsto  un  adeguato  lavaggio  dell'alveo  con  deflusso naturale,
lasciando  aperte  le  paratoie  per  un lasso di tempo sufficiente a
ripristinare   le   condizioni  originarie  dell'alveo  ed  a  creare
substrati favorevoli alla riproduzione ittica.
3.  Il  ripristino  del  regime  di  deflusso  minimo  vitale avviene
lentamente  e  gradualmente in un lasso di tempo di almeno un'ora, al
fine  di  ridurre  al  minimo  le  morie di pesci nelle aree laterali
destinate a prosciugarsi.
4. Nuove derivazioni d'acqua, in grado di produrre energia di punta e
quindi   di   provocare  un  deflusso  a  pulsazione  a  valle  della
restituzione,  possono  essere autorizzate soltanto nel caso in cui a
valle  della  restituzione  siano  previste misure di mitigazione del
deflusso  a  pulsazione,  volte a garantire gli obiettivi di qualita'
del corso d'acqua e le previsioni del piano di tutela delle acque. In
ogni  caso,  il  rapporto  massimo  tra le portate di magra e morbida
artificiale  non  puo' essere superiore ad un valore di 1:3. Qualora,
nel  caso di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua esistenti,
il  rapporto  sopraindicato  venga  gia'  superato, non e' ammesso un
peggioramento  della  situazione  esistente  e, per quanto possibile,
sono previste misure volte a ridurre il deflusso a pulsazione.
5.  L'utilizzo  dell'acqua  turbinata  per  il  raffreddamento  degli
impianti  e delle macchine della centrale idroelettrica e' ammesso, a
condizione  che vengano adottate misure idonee a evitare inquinamenti
della stessa e a mantenere la variazione della temperatura da monte a
valle  del  punto  di immissione inferiore a 1° C. In tal caso non e'
richiesta  l'autorizzazione  allo  scarico  di  cui all'art. 39 della
legge provinciale.
6.  I progetti di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e la
documentazione  per il rinnovo di concessioni esistenti contengono le
informazioni  necessarie  in merito al rispetto delle disposizioni di
cui al presente articolo. Eventuali prescrizioni volte a garantire il
rispetto delle presenti disposizioni sono contenute nel parere di cui
all'art.  47 della legge provinciale ed inserite nella concessione di
derivazione.