Art. 5.
Progettazione,   costruzione   e   manutenzione   degli  impianti  di
                             depurazione

1.  Alla  progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di
depurazione,  in  attuazione dell'art. 38 della legge provinciale, si
applicano le migliori tecniche disponibili, tenendo conto:
a) dei valori limite di emissione da rispettare allo scarico;
b)  degli  abitanti  equivalenti,  idraulici e biologici, allacciati,
tenendo conto degli incrementi futuri;
c)  della  possibilita'  di  ampliamento, considerando gli incrementi
degli  abitanti  equivalenti  serviti  nei  prossimi cinquanta anni e
vincolando le relative superfici;
d) delle previsioni contenute nel piano di tutela delle acque;
e)  dell'idoneita'  delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche
dell'ubicazione;
f)  delle  distanze  da centri abitati e da eventuali case sparse, in
modo  da  evitare  molestie  alla  popolazione,  tenuto  conto  della
direzione   dei   venti  predominanti,  del  sistema  di  trattamento
prescelto  e  della  diversa  incidenza  arrecata  dai  vari  sistemi
depurativi;
g)  della  necessita'  di  un'idonea  strada  di  accesso, in modo da
agevolare   il   transito   dei   mezzi   occorrenti   alla  gestione
dell'impianto;
h) dell'allacciamento elettrico ed approvvigionamento idrico.
2.  Il calcolo degli abitanti equivalenti, biologici ed idraulici, e'
effettuato   tenendo   conto   dei  fattori  di  equivalenza  di  cui
all'allegato A del presente regolamento.
3.  I progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e
domestiche contengono quanto segue:
a)   estensione   del   territorio   servito  con  indicazione  della
destinazione urbanistica delle aree e degli sviluppi futuri;
b)  popolazione e siti produttivi che vengono allacciati all'impianto
di  depurazione  e  sviluppi  futuri  con quantita' e caratteristiche
delle acque reflue e del sistema fognario;
c)  calcolo  del  carico  organico e idraulico per il dimensionamento
dell'impianto;
d)  indicazione  del  corpo  idrico  nel quale e' previsto lo scarico
delle acque reflue nonche' i valori limite di emissione previsti e la
valutazione degli impatti dello scarico in rapporto agli obiettivi di
qualita' ambientale;
e) descrizione delle singole fasi di trattamento e dimensionamento;
f) trattamento e smaltimento dei fanghi;
g) condizioni di funzionamento e valutazione dei costi di gestione;
h)  per  gli  impianti  di  depurazione  di  acque reflue urbane, una
proposta di delimitazione della zona di rispetto con relativi vincoli
di tutela ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale;
i)   le   fonti   dalle  quali  sono  stati  ricavati  i  criteri  di
progettazione e dimensionamento;
j)  elaborati  grafici  nelle  opportune  scale,  che  descrivono  le
caratteristiche  delle  opere  e  degli  impianti  nonche' delle loro
ubicazioni.
4.   I  progetti  degli  impianti  di  depurazione  di  acque  reflue
industriali contengono quanto segue:
a)   descrizione   del  ciclo  produttivo,  delle  materie  prime  ed
intermedie impiegate e della capacita' di produzione;
b) fabbisogno idrico e fonti di approvvigionamento idrico;
c) qualita' e quantita' delle acque reflue da trattare;
d)  sistema  di  condotte  per la raccolta ed il convogliamento delle
acque reflue;
e)  indicazione  del  corpo  idrico  nel quale e' previsto lo scarico
delle acque reflue nonche' i valori limite di emissione previsti e la
valutazione degli impatti dello scarico in rapporto agli obiettivi di
qualita' ambientale;
f) descrizione delle singole fasi di trattamento e dimensionamento;
g) caratteristiche, trattamento e smaltimento dei fanghi;
h) condizioni di funzionamento;
i)   le   fonti   dalle  quali  sono  stati  ricavati  i  criteri  di
progettazione e dimensionamento;
j)  elaborati  grafici  nelle  opportune  scale,  che  descrivono  le
caratteristiche  delle  opere  e  degli  impianti  nonche' delle loro
ubicazioni.
5.  I  gestori degli impianti di depurazione garantiscono un'adeguata
manutenzione  degli  impianti,  assicurando un efficiente servizio di
controllo   ed   effettuando   tempestivamente   le   operazioni   di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria necessarie. A tal fine ogni
gestore predispone entro due anni dall'entrata in vigore del presente
regolamento   un   manuale  d'uso  e  un  programma  di  manutenzione
dell'impianto   di   depurazione   e   assicura   la   formazione   e
l'aggiornamento  del personale. Per le macchine ed attrezzature vanno
predisposti  un  elenco  dei  pezzi  di  ricambio  e  una cartella di
manutenzione,  nella quale sono indicati gli interventi e la relativa
frequenza,  in  conformita'  a  quanto  indicato dai costruttori. Gli
strumenti   di   misura   sono   sottoposti  a  regolare  verifica  e
calibratura.  Per  gli impianti di depurazione di acque reflue urbane
con  trattamento  secondario  e'  garantito  un  idoneo  servizio  di
reperibilita'.  Qualora  necessario, con l'autorizzazione puo' essere
prescritto un idoneo servizio di reperibilita' anche per gli impianti
di depurazione di acque reflue industriali e domestiche.
6.   La   documentazione   di  cui  al  comma  5  e'  a  disposizione
dell'autorita'  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione che, se
necessario, prescrive adeguamenti ed integrazioni.