Art. 5. Progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione 1. Alla progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione, in attuazione dell'art. 38 della legge provinciale, si applicano le migliori tecniche disponibili, tenendo conto: a) dei valori limite di emissione da rispettare allo scarico; b) degli abitanti equivalenti, idraulici e biologici, allacciati, tenendo conto degli incrementi futuri; c) della possibilita' di ampliamento, considerando gli incrementi degli abitanti equivalenti serviti nei prossimi cinquanta anni e vincolando le relative superfici; d) delle previsioni contenute nel piano di tutela delle acque; e) dell'idoneita' delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'ubicazione; f) delle distanze da centri abitati e da eventuali case sparse, in modo da evitare molestie alla popolazione, tenuto conto della direzione dei venti predominanti, del sistema di trattamento prescelto e della diversa incidenza arrecata dai vari sistemi depurativi; g) della necessita' di un'idonea strada di accesso, in modo da agevolare il transito dei mezzi occorrenti alla gestione dell'impianto; h) dell'allacciamento elettrico ed approvvigionamento idrico. 2. Il calcolo degli abitanti equivalenti, biologici ed idraulici, e' effettuato tenendo conto dei fattori di equivalenza di cui all'allegato A del presente regolamento. 3. I progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e domestiche contengono quanto segue: a) estensione del territorio servito con indicazione della destinazione urbanistica delle aree e degli sviluppi futuri; b) popolazione e siti produttivi che vengono allacciati all'impianto di depurazione e sviluppi futuri con quantita' e caratteristiche delle acque reflue e del sistema fognario; c) calcolo del carico organico e idraulico per il dimensionamento dell'impianto; d) indicazione del corpo idrico nel quale e' previsto lo scarico delle acque reflue nonche' i valori limite di emissione previsti e la valutazione degli impatti dello scarico in rapporto agli obiettivi di qualita' ambientale; e) descrizione delle singole fasi di trattamento e dimensionamento; f) trattamento e smaltimento dei fanghi; g) condizioni di funzionamento e valutazione dei costi di gestione; h) per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, una proposta di delimitazione della zona di rispetto con relativi vincoli di tutela ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale; i) le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento; j) elaborati grafici nelle opportune scale, che descrivono le caratteristiche delle opere e degli impianti nonche' delle loro ubicazioni. 4. I progetti degli impianti di depurazione di acque reflue industriali contengono quanto segue: a) descrizione del ciclo produttivo, delle materie prime ed intermedie impiegate e della capacita' di produzione; b) fabbisogno idrico e fonti di approvvigionamento idrico; c) qualita' e quantita' delle acque reflue da trattare; d) sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue; e) indicazione del corpo idrico nel quale e' previsto lo scarico delle acque reflue nonche' i valori limite di emissione previsti e la valutazione degli impatti dello scarico in rapporto agli obiettivi di qualita' ambientale; f) descrizione delle singole fasi di trattamento e dimensionamento; g) caratteristiche, trattamento e smaltimento dei fanghi; h) condizioni di funzionamento; i) le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento; j) elaborati grafici nelle opportune scale, che descrivono le caratteristiche delle opere e degli impianti nonche' delle loro ubicazioni. 5. I gestori degli impianti di depurazione garantiscono un'adeguata manutenzione degli impianti, assicurando un efficiente servizio di controllo ed effettuando tempestivamente le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie. A tal fine ogni gestore predispone entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento un manuale d'uso e un programma di manutenzione dell'impianto di depurazione e assicura la formazione e l'aggiornamento del personale. Per le macchine ed attrezzature vanno predisposti un elenco dei pezzi di ricambio e una cartella di manutenzione, nella quale sono indicati gli interventi e la relativa frequenza, in conformita' a quanto indicato dai costruttori. Gli strumenti di misura sono sottoposti a regolare verifica e calibratura. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con trattamento secondario e' garantito un idoneo servizio di reperibilita'. Qualora necessario, con l'autorizzazione puo' essere prescritto un idoneo servizio di reperibilita' anche per gli impianti di depurazione di acque reflue industriali e domestiche. 6. La documentazione di cui al comma 5 e' a disposizione dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione che, se necessario, prescrive adeguamenti ed integrazioni.