Art. 50. Restituzione delle acque derivanti dagli impianti di potabilizzazione 1. Per la restituzione delle acque derivanti da impianti di potabilizzazione costituiti da trattamento fisico semplice, vale a dire da filtrazione, sono adottati idonei sistemi di infiltrazione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Per le aree aventi caratteristiche idrogeologiche che non consentono l'infiltrazione e' prevista la restituzione in acque superficiali, previo idoneo trattamento in vasche di sedimentazione. Nel caso di restituzioni derivanti da impianti di potabilizzazione di tipo fisico e chimico sono previsti idonei impianti di trattamento, al fine di rispettare, alla restituzione, i limiti di cui all'allegato D della legge provinciale; il relativo progetto e' soggetto ad approvazione e autorizzazione ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge provinciale.