Art. 50.
Restituzione delle acque derivanti dagli impianti di potabilizzazione

1.   Per  la  restituzione  delle  acque  derivanti  da  impianti  di
potabilizzazione  costituiti  da  trattamento fisico semplice, vale a
dire  da  filtrazione,  sono adottati idonei sistemi di infiltrazione
sul  suolo  o  negli  strati superficiali del sottosuolo. Per le aree
aventi    caratteristiche    idrogeologiche    che   non   consentono
l'infiltrazione  e'  prevista  la restituzione in acque superficiali,
previo  idoneo  trattamento  in vasche di sedimentazione. Nel caso di
restituzioni derivanti da impianti di potabilizzazione di tipo fisico
e  chimico  sono  previsti idonei impianti di trattamento, al fine di
rispettare,  alla  restituzione, i limiti di cui all'allegato D della
legge provinciale; il relativo progetto e' soggetto ad approvazione e
autorizzazione   ai   sensi  degli  articoli  38  e  39  della  legge
provinciale.