Art. 51.
    Restituzione delle acque derivanti da sondaggi e perforazioni

1.  E'  vietata la restituzione dei fluidi di perforazione in esubero
derivanti da sondaggi e perforazioni in acque superficiali.
2. Qualora, per sondaggi e perforazioni, quale fluido di perforazione
venga  utilizzata  solo acqua priva di additivi, lo smaltimento delle
acque  di  supero  puo'  essere  effettuato mediante idonei bacini di
infiltrazione situati nei pressi della perforazione.
3.  L'esecuzione  di  sondaggi  e perforazioni mediante l'aggiunta di
additivi   e'   consentita   previa   verifica  della  compatibilita'
ambientale  degli  stessi  e  prevedendo  il  riciclo  dei  fluidi di
perforazione. Lo scarico di tali fluidi in un corpo idrico e' vietato
ed  essi  vanno smaltiti in conformita' alle disposizioni della legge
provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
4. Per lo spurgo di sondaggi e perforazioni vigono le disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3. L'immissione delle acque di spurgo in un corpo
idrico  e' ammessa solamente se vengono rispettati i valori limite di
emissione di cui agli allegati D e G della legge provinciale.