Art. 52. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «sponde»: le aree, generalmente pendenti e coperte da vegetazione, situate tra l'alveo del corso d'acqua ed il limite superiore della scarpata d'argine. Qualora questo limite superiore manchi, il confine e' costituito dalla linea del livello della piena media. Per i laghi le sponde sono ricoperte generalmente da piante palustri ed il limite superiore della sponda e' rappresentato dalla linea di massimo invaso, compresi i canneti. b) «fasce di protezione»: aree che, al di fuori dei centri abitati, sono adiacenti alle sponde delle acque superficiali per una larghezza di 10 m. Gli ontaneti esistenti lungo i corsi d'acqua, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti.