Art. 52.
                             Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «sponde»: le aree, generalmente pendenti e coperte da vegetazione,
situate  tra  l'alveo  del corso d'acqua ed il limite superiore della
scarpata d'argine. Qualora questo limite superiore manchi, il confine
e'  costituito dalla linea del livello della piena media. Per i laghi
le sponde sono ricoperte generalmente da piante palustri ed il limite
superiore  della  sponda  e'  rappresentato  dalla  linea  di massimo
invaso, compresi i canneti.
b)  «fasce  di protezione»: aree che, al di fuori dei centri abitati,
sono adiacenti alle sponde delle acque superficiali per una larghezza
di  10  m.  Gli  ontaneti  esistenti  lungo  i  corsi d'acqua, che si
estendono  anche  oltre  la  fascia di protezione, non possono essere
ridotti.