Art. 53.
                            Corsi d'acqua

1.  In attuazione dell'art. 48, comma 4, della legge provinciale sono
definite  le  prescrizioni  e  le  limitazioni  d'uso per le fasce di
protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua.
2.  Le  sponde dei corsi d'acqua, comprensive della loro vegetazione,
sono  oggetto  di  tutela  ed  in  tali  fasce  sono  ammesse solo le
attivita'  e  gli interventi necessari per la sicurezza idraulica del
corso d'acqua, per derivazioni d'acqua e per ripristini ambientali.
3.  Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale
esistente  favorendone  lo sviluppo naturale, in quanto essenziale al
mantenimento  ed  al  miglioramento della funzionalita' ecologica dei
corsi d'acqua e per la sua funzione di filtro contro gli inquinamenti
di tipo diffuso.
4. Nelle fasce di protezione lungo i corsi d'acqua sono vietati:
a)  la  modifica  della  destinazione urbanistica, ad eccezione delle
trasformazioni  migliorative  dal  punto  di vista ambientale, previo
parere vincolante dell'agenzia;
b)  la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura, escluse
le opere per le derivazioni d'acqua;
c)  lo  stoccaggio  ed  il  travaso  di prodotti chimici pericolosi e
sostanze radioattive;
d) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
e) l'apertura di cave e torbiere;
f)  la  realizzazione  di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri
animali.
5.  Per casi eccezionali e motivati, e' possibile derogare al divieto
di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma 4 nonche' permettere la
realizzazione  di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere
vincolante dell'agenzia.
6.  Al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi di qualita' di cui agli
articoli  25  e  26 della legge provinciale, il piano di tutela delle
acque  designa  interi corsi d'acqua o tratti di essi, per i quali e'
necessaria l'istituzione di nuove fasce di protezione con vegetazione
specifica in rapporto alla tipologia dell'ambiente acquatico.
7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano ai corsi
d'acqua inseriti nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di
Bolzano  e  a quelli non inseriti che, per motivi naturali, hanno una
portata  uguale  a  zero per un periodo inferiore a centoventi giorni
all'anno. In caso di assenza di informazioni precise in merito, nella
valutazione  dei  progetti,  si  fa  riferimento alla presenza di una
tipica vegetazione rivierasca.