Art. 54.
                                Laghi

1.  In attuazione dell'art. 48, comma 4, della legge provinciale sono
definite  le  prescrizioni  e  le  limitazioni  d'uso per le fasce di
protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei laghi.
2.  Le  sponde  dei  laghi,  comprensive della loro vegetazione, sono
oggetto  di  tutela ed in tali fasce sono ammesse solo le attivita' e
gli  interventi  necessari  per  la sicurezza idraulica del lago, per
derivazioni  d'acqua e per ripristini ambientali. I canneti esistenti
non possono essere ridotti nella loro estensione.
3.  Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale
esistente  favorendone  lo sviluppo naturale, in quanto essenziale al
mantenimento  ed  al  miglioramento della funzionalita' ecologica dei
laghi e per la sua funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo
diffuso.
4. Nelle fasce di protezione dei laghi sono vietati:
a)  la  modifica  della  destinazione urbanistica, ad eccezione delle
trasformazioni  migliorative  dal  punto  di vista ambientale, previo
parere vincolante dell'Agenzia;
b)  la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura, escluse
le opere per le derivazioni d'acqua;
c)  lo  stoccaggio  ed  il  travaso  di prodotti chimici pericolosi e
sostanze radioattive;
d) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
e) l'apertura di cave e torbiere;
f)  la  realizzazione  di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri
animali.
5.  Per casi eccezionali e motivati, e' possibile derogare al divieto
di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione
di  infrastrutture  di  pubblico  interesse, previo parere vincolante
dell'agenzia.
6.  Al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi di qualita' di cui agli
articoli  25  e  26  della  legge  provinciale,  il  piano  di tutela
definisce  le  fasce  di protezione allargate e i relativi vincoli di
tutela.