Art. 55.
                       Ambito di applicazione

1.  Il presente capo detta i criteri per la redazione dei progetti di
gestione  degli  invasi  di cui all'art. 49, commi 2, 3, 4 e 5, della
legge  provinciale,  nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati
dal  piano  di  tutela  delle  acque  e  per  la tutela degli animali
acquatici  protetti  dalla  legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e
successive modifiche.