Art. 56. Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) «svaso»: l'abbassamento totale o parziale del pelo d'acqua mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa; b) «sfangamento o sghiaiamento»: l'operazione volta a rimuovere il materiale sedimentato nell'invaso; c) «spurgo»: l'operazione di sfangamento che fa transitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico o eventualmente di presa, il materiale solido sedimentato; d) «asportazione di materiale a bacino vuoto»: l'operazione di sfangamento mediante utilizzo di macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato; e) «asportazione di materiale a bacino pieno»: operazione di sfangamento mediante utilizzo di sistemi di pompaggio o di dragaggio; f) «organo di presa»: complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, la derivazione dell'acqua accumulata nell'invaso; g) «organo di scarico o di sicurezza»: complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento; h) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: verifiche periodiche atte a controllare la funzionalita' degli organi di scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente; i) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento»: l'amministrazione di cui all'art. 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e l'amministrazione di cui all'art. 91, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle attribuzioni e funzioni previste da tali articoli; j) «gestore»: il gestore dello sbarramento.