Art. 56.
                             Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:
a)  «svaso»:  l'abbassamento  totale  o  parziale  del  pelo  d'acqua
mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa;
b)  «sfangamento  o  sghiaiamento»: l'operazione volta a rimuovere il
materiale sedimentato nell'invaso;
c)  «spurgo»:  l'operazione di sfangamento che fa transitare a valle,
trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di
scarico o eventualmente di presa, il materiale solido sedimentato;
d)  «asportazione  di  materiale  a  bacino  vuoto»:  l'operazione di
sfangamento  mediante  utilizzo di macchine per il movimento e per la
rimozione del materiale sedimentato;
e)   «asportazione  di  materiale  a  bacino  pieno»:  operazione  di
sfangamento mediante utilizzo di sistemi di pompaggio o di dragaggio;
f) «organo di presa»: complesso di apparecchiature e strutture atte a
consentire,  con  comando  volontario  o  automatico,  la derivazione
dell'acqua accumulata nell'invaso;
g) «organo di scarico o di sicurezza»: complesso di apparecchiature e
strutture  atte a consentire, con comando volontario o automatico, il
rilascio di acqua a valle dello sbarramento;
h)  «prove  di  funzionamento  degli  organi  di  scarico»: verifiche
periodiche  atte  a  controllare  la  funzionalita'  degli  organi di
scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;
i) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso
e  dello sbarramento»: l'amministrazione di cui all'art. 89, comma 1,
lettera  b),  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, e
l'amministrazione  di  cui all'art. 91, comma 1, del medesimo decreto
legislativo,  nel  rispetto delle attribuzioni e funzioni previste da
tali articoli;
j) «gestore»: il gestore dello sbarramento.