Art. 57.
                        Progetto di gestione

1.  Il  progetto  di  gestione  predisposto  dal  gestore e approvato
dall'agenzia ai sensi dell'art. 49, comma 4, della legge provinciale,
e' finalizzato a:
a)  definire  il  programma  delle operazioni di svaso, sfangamento e
spurgo,   connesse  alle  attivita'  di  manutenzione  dell'impianto,
necessarie  per  assicurare  il mantenimento o il graduale ripristino
della capacita' utile dell'invaso e per garantire prioritariamente in
ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa;
b)  definire  i  provvedimenti da porre in essere durante le suddette
operazioni  per  la  prevenzione  e  la  tutela delle risorse idriche
invasate  e  rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente alle
prescrizioni contenute nel piano di tutela delle acque e nel rispetto
degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici interessati.
2.  Copia  del  progetto viene conservata presso l'ufficio locale del
gestore, a disposizione dell'autorita' preposta al controllo. Restano
ferme,  in  ogni  caso,  le  disposizioni  stabilite  dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  1°  novembre  1959,  n.  1363, e dalle
successive disposizioni d'attuazione.
3.   Il   progetto  di  gestione  contiene,  di  norma,  le  seguenti
informazioni:
a) la motivazione della necessita' di svaso, sfangamento o spurgo;
b)  il  volume di materiale solido sedimentato nell'invaso al momento
della  redazione  del progetto ed il volume medio di materiale solido
che sedimenta in un anno nell'invaso;
c)  le  caratteristiche  chimiche  e  fisiche  dei  sedimenti  e, ove
necessario,   il  saggio  biologico  dei  sedimenti  per  evidenziare
eventuali  effetti  tossici.  La  raccolta dei dati e' necessaria per
ottenere   informazioni   sulla   provenienza  del  materiale  solido
sedimentato  nell'invaso,  sulla  erodibilita'  dei  suoli del bacino
idrografico   sotteso   dallo   sbarramento  e  sull'influenza  delle
attivita' antropiche che gravitano sul medesimo bacino idrografico;
d) le caratteristiche qualitative delle acque invasate;
e)  la  quantita'  e  la  qualita' del materiale in sospensione nelle
acque   normalmente   rilasciate  nel  corpo  idrico  a  valle  dello
sbarramento;
f)  i  modi, i tempi e la data dell'esecuzione delle operazioni ed il
paragone con le soluzioni alternative possibili.
4. Le indagini qualitative di cui alle lettere c), d) ed e) del comma
3  sono  effettuate  in  conformita'  a  quanto  disposto dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5.  Il  progetto di gestione, nel caso di asportazione di materiale a
bacino pieno o vuoto, indica:
a)  il  volume  di  materiale  solido  che  si  prevede  di rimuovere
dall'invaso;
b) le modalita' di rimozione del materiale;
c)   la   caratterizzazione   qualitativa  del  materiale  solido  da
rimuovere;
d)  le  modalita' di dislocazione ovvero di smaltimento del materiale
rimosso,   da   individuare   in   relazione   alle   caratteristiche
dell'ambiente  destinato a ricevere i materiali asportati, o ad altra
sua   riutilizzazione   consentita,  considerando,  tra  l'altro,  in
relazione  alle  sue caratteristiche di qualita', il suo utilizzo per
colmate o per l'ammendamento di terreni agricoli;
e)  le  aree di dislocazione del materiale rimosso, che sono poste in
condizioni  di  sicurezza  idraulica,  sia  per  quanto  riguarda  la
stabilita'  degli  ammassi,  sia  per quanto riguarda l'esposizione a
fenomeni erosivi.
6.  Il  progetto  di  gestione,  nel  caso  di  rilascio  a valle dei
sedimenti, indica i seguenti dati:
a)  i  livelli e la persistenza delle concentrazioni, che non possono
essere  superati durante le attivita' di svaso, sfangamento e spurgo.
Questi  valori sono conformi alle prescrizioni contenute nel piano di
tutela delle acque e agli obiettivi di qualita' dei corpi idrici, con
specifico riferimento agli usi potabili ed alla vita acquatica;
b)  il  programma operativo delle attivita' di svaso ovvero di spurgo
dell'invaso  e'  redatto  tenendo  conto  dei  cicli  biologici delle
popolazioni  ittiche presenti, con particolare riferimento al periodo
riproduttivo  e  alle  prime fasi di sviluppo, in modo da minimizzare
gli  effetti negativi sull'equilibrio del sistema acquatico a monte e
a  valle  dello  sbarramento.  In  caso  di necessita' possono essere
previsti  adeguati interventi di ripopolamento delle specie ittiche o
altre  misure  di  compensazione,  da porre a carico del gestore, per
ripristinare  le  condizioni  ecologiche antecedenti le operazioni di
spurgo o migliorare l'habitat acquatico;
c) il volume di materiale che, tramite corrente idrica, si prevede di
rimuovere dall'invaso per ciascuna operazione di spurgo;
d)  il  volume d'acqua da rilasciare, la durata e la presunta portata
media e massima, nel rispetto dei limiti di concentrazione prefissati
dallo    stesso   progetto   di   gestione,   tenendo   conto   delle
caratteristiche  dell'invaso  e  del  corso  d'acqua  ricettore,  per
ciascuna operazione di svaso ovvero di spurgo;
e) i sistemi di monitoraggio del corpo idrico ricettore a valle dello
sbarramento  prima,  durante  e dopo le operazioni di svaso ovvero di
spurgo;
f)  la durata delle attivita' di svaso ovvero di spurgo e la presunta
portata media e massima, da rilasciare a conclusione delle operazioni
di  svaso  ovvero  di spurgo, in modo che l'alveo del corpo ricettore
sia ripulito al meglio del materiale sedimentatosi;
g)  l'elenco  dei comuni rivieraschi interessati, posti a valle dello
sbarramento  e  compresi  in  una distanza prefissata nel progetto di
gestione,  misurata  lungo l'asta fluviale, nonche' quelli confinanti
con l'invaso;
h) l'indicazione delle tipologie degli effetti potenziali dovuti alle
operazioni  di  svaso  ovvero di spurgo, a valle dello sbarramento, e
delle  misure adottate per mitigarli, nel rispetto degli obiettivi di
qualita'  ed  a  garanzia  della  salvaguardia  delle  popolazioni ed
infrastrutture  presenti  a  valle  dell'invaso e nelle sue immediate
vicinanze,  della  vita  acquatica  e  degli  altri usi della risorsa
idrica,  del  regime  idrologico nonche' della capacita' di tollerare
accumuli temporanei dei materiali di sedimentazione;
i) le azioni di prevenzione atte a non pregiudicare gli usi in atto a
valle dell'invaso.
7.  Nel progetto di gestione sono previste modalita' di utilizzazione
degli  scarichi  di  fondo,  in corrispondenza degli eventi di piena,
volte a soddisfare le seguenti esigenze:
a)  garantire  la funzionalita' degli scarichi di fondo, a fronte dei
fenomeni di interrimento;
b) ricostituire il trasporto solido a valle degli sbarramenti;
c)  modulare  le  condizioni  di  deflusso a valle degli sbarramenti,
ricorrendo alle possibilita' di laminazione dell'invaso.
8.  Il  progetto  di  gestione  viene  periodicamente  aggiornato dal
gestore,   anche   su   richiesta   dell'agenzia,  sulla  base  della
compatibilita'  delle operazioni di svaso, di sfangamento e di spurgo
di  ogni  singolo  impianto  con  il conseguimento degli obiettivi di
qualita'  fissati  dal piano di tutela delle acque nonche' sulla base
delle  nuove conoscenze acquisite in materia e dei risultati ottenuti
nel corso di precedenti operazioni di svaso.