Art. 59.
             Esecuzione delle operazioni e comunicazioni

1.  Le  operazioni di svaso, sfangamento e spurgo sono effettuate nel
rispetto  di  quanto  indicato nel progetto di gestione, approvato ai
sensi  dell'art.  49  della  legge  provinciale, e nel rispetto delle
eventuali  prescrizioni  stabilite  con  l'atto  di  approvazione del
progetto.
2.  Almeno  quattro  mesi  prima  dell'effettuazione di operazioni di
svaso,  sfangamento  o  spurgo,  che possono provocare intorbidimento
dell'acqua  o  repentini  aumenti  di  portata,  il  gestore  ne  da'
comunicazione  all'agenzia  ed alle ripartizioni provinciali foreste,
acque   pubbliche   ed  energia  nonche'  opere  idrauliche  ed  agli
acquicoltori,  fornendo  un  programma  di  sintesi  delle  attivita'
previste e delle eventuali cautele da adottare.
3.  Le  comunicazioni  di  cui  al  comma  2  sono affisse dai comuni
rivieraschi agli albi pretori, nonche' pubblicati per estratto a cura
del gestore su almeno due quotidiani locali, uno di lingua italiana e
uno di lingua tedesca.