Art. 6.
Prescrizioni e valori limite di emissione per gli scarichi sul suolo

1.  Prima  dello  scarico  sul  suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo,  gli  scarichi  di acque reflue domestiche ed urbane sono
sottoposti ai seguenti trattamenti:
a)  lo scarico proveniente da sistemi di smaltimento con 2.000 o piu'
abitanti  equivalenti,  e'  sottoposto  ad un trattamento secondario,
finalizzato  al  rispetto  dei  valori  limite  di  emissione  di cui
all'allegato A della legge provinciale;
b)  lo scarico proveniente da sistemi di smaltimento con un numero di
a.e.  compreso  tra 51 e 1999 e' sottoposto, salvo casi particolari e
nel  rispetto  degli  obiettivi  di  qualita' dei corpi idrici, ad un
trattamento  secondario, finalizzato al rispetto dei valori limite di
emissione di cui all'allegato B della legge provinciale;
c) lo scarico proveniente da sistemi di smaltimento con una capacita'
pari  o inferiore a 50 a.e. e' sottoposto ad un trattamento primario,
finalizzato   a  garantire  i  valori  limite  di  emissione  di  cui
all'allegato C della legge provinciale.
2.  I  sistemi  di  smaltimento  di  cui  al comma 1 costituiscono un
trattamento  appropriato soltanto se sono abbinati ad idonei impianti
d'infiltrazione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo,
in conformita' a quanto stabilito all'art. 9.
3.  Gli scarichi di acque reflue domestiche e urbane, ubicati in zone
di  montagna  ad  un'altezza superiore a 1.500 m sul livello del mare
dove, a causa delle basse temperature, non e' possibile effettuare un
trattamento  biologico  efficace,  possono  essere  sottoposti  ad un
trattamento  meno  spinto, se dagli studi presentati o da valutazioni
effettuate   dall'agenzia  provinciale  per  l'ambiente,  di  seguito
denominata   agenzia,   sia  comprovata  l'assenza  di  ripercussioni
negative sull'ambiente.
Trattamenti  meno  spinti  possono essere previsti anche per scarichi
ubicati  in  zone  estreme  di difficile accesso, adottando soluzioni
particolari.
4.  Le  caratteristiche  degli  eventuali  impianti di pretrattamento
necessari per gli scaricatori di piena e di sicurezza garantiscono il
rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. Lo scarico sul
suolo e' ammesso solo previo accertamento dell'impossibilita' tecnica
o dell'eccessiva onerosita' di recapito in corpi idrici superficiali.
Le  condizioni  d'esercizio  degli  impianti  vengono  stabilite  con
l'autorizzazione di cui all'art. 39 della legge provinciale.
5.  L'indagine  idrogeologica, richiesta ai sensi dell'art. 31, comma
2, della legge provinciale, determina quanto segue:
a) la stabilita' dell'area e degli impianti;
b) la permeabilita' del suolo;
c) l'interazione tra l'impianto ed il rispettivo scarico con la falda
acquifera;
d)   la   presenza  di  pozzi  o  sorgenti  per  l'approvvigionamento
idrico-potabile;
e) il corpo idrico ricettore.
6.  Le  informazioni  di cui al comma 5 sono indicate nella relazione
tecnica, anche se la situazione idrogeologica e' gia' nota.