Art. 61.
Manovre di emergenza e prove di funzionamento degli organi di scarico

1.  Le  previsioni  del progetto di gestione non trovano applicazione
per le manovre e gli interventi:
a)  necessari  a  garantire  che  i  livelli  d'invaso autorizzati in
occasione di eventi di piena non vengano superati;
b)  di  emergenza  indispensabili  alla sicurezza e alla salvaguardia
della pubblica incolumita';
c)   effettuati  per  motivi  specifici  di  pubblico  interesse,  su
disposizione dell'autorita' competente;
d)  effettuati per l'accertamento della funzionalita' degli organi di
scarico,  ai  sensi  dell'art.  16  del  decreto del Presidente della
Repubblica    1°    novembre   1959,   n.   1363,   su   disposizione
dell'amministrazione    competente   a   vigilare   sulla   sicurezza
dell'invaso e dello sbarramento.
2.  L'esecuzione  delle  prove  di funzionalita' di cui al comma 1 e'
subordinata in ogni caso al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a)  la  durata  del  deflusso  e'  limitata  al  tempo  necessario al
controllo  dell'efficienza  meccanica  ed  idraulica  degli organi di
scarico;
b)  le  manovre  di apertura degli organi di scarico sono eseguite in
modo  graduale, al fine di evitare repentine modificazioni del regime
di deflusso e della qualita' delle acque;
c)  contestualmente  alle  predette  operazioni, se necessario, viene
assicurato   al  corpo  idrico  un  deflusso  tale  da  garantire  il
contenimento,    ove    tecnicamente   possibile,   dei   valori   di
concentrazione dei materiali solidi presenti;
d) le prove di funzionamento sono eseguite avendo cura che lo scarico
di fondo sia preferibilmente sotto pressione.