Art. 61. Manovre di emergenza e prove di funzionamento degli organi di scarico 1. Le previsioni del progetto di gestione non trovano applicazione per le manovre e gli interventi: a) necessari a garantire che i livelli d'invaso autorizzati in occasione di eventi di piena non vengano superati; b) di emergenza indispensabili alla sicurezza e alla salvaguardia della pubblica incolumita'; c) effettuati per motivi specifici di pubblico interesse, su disposizione dell'autorita' competente; d) effettuati per l'accertamento della funzionalita' degli organi di scarico, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, su disposizione dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento. 2. L'esecuzione delle prove di funzionalita' di cui al comma 1 e' subordinata in ogni caso al rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la durata del deflusso e' limitata al tempo necessario al controllo dell'efficienza meccanica ed idraulica degli organi di scarico; b) le manovre di apertura degli organi di scarico sono eseguite in modo graduale, al fine di evitare repentine modificazioni del regime di deflusso e della qualita' delle acque; c) contestualmente alle predette operazioni, se necessario, viene assicurato al corpo idrico un deflusso tale da garantire il contenimento, ove tecnicamente possibile, dei valori di concentrazione dei materiali solidi presenti; d) le prove di funzionamento sono eseguite avendo cura che lo scarico di fondo sia preferibilmente sotto pressione.