Art. 62.
             Tutela della qualita' delle acque invasate

1.  Nell'ambito  del  piano di tutela delle acque, per i corpi idrici
significativi sono previste misure per la tutela delle acque invasate
e  per  il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle
dello  sbarramento.  Nel piano di tutela delle acque e' contenuta una
descrizione qualitativa e quantitativa delle attivita' antropiche che
influenzano la qualita' delle acque e sono stabilite le modalita' per
il   controllo   prima,  durante  e  dopo  le  operazioni  di  svaso,
sfangamento e spurgo.
2.  All'interno  del  piano  di tutela delle acque, in funzione degli
obiettivi  di  qualita' definiti per gli specifici corpi idrici, sono
fissati  i  livelli  e  la  persistenza  delle concentrazioni che non
possono essere superati durante le operazioni di svaso, sfangamento e
spurgo,  in  modo da consentire le operazioni medesime senza arrecare
danni irreversibili al corpo recettore.
3. Il gestore ha l'obbligo di prevedere nel progetto di gestione e di
attuare  tutte le operazioni di sfangamento necessarie a garantire la
sicurezza  dello  sbarramento  ed  il  corretto  uso  dell'invaso, in
relazione   alle   finalita'   per   le   quali   e'  stata  concessa
l'utilizzazione dell'acqua pubblica.
4. Nel rispetto del comune interesse al mantenimento ed al ripristino
della   capacita'   utile   propria   dell'invaso,   la  ripartizione
provinciale  opere idrauliche, il concessionario e gli altri soggetti
interessati  possono  stipulare  apposite  convenzioni, finalizzate a
contenere   l'apporto  di  sedimenti  ed  a  consentire  la  migliore
attuazione  del  progetto  di gestione, con particolare riguardo allo
sfangamento dell'invaso.