Art. 62. Tutela della qualita' delle acque invasate 1. Nell'ambito del piano di tutela delle acque, per i corpi idrici significativi sono previste misure per la tutela delle acque invasate e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle dello sbarramento. Nel piano di tutela delle acque e' contenuta una descrizione qualitativa e quantitativa delle attivita' antropiche che influenzano la qualita' delle acque e sono stabilite le modalita' per il controllo prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo. 2. All'interno del piano di tutela delle acque, in funzione degli obiettivi di qualita' definiti per gli specifici corpi idrici, sono fissati i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati durante le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, in modo da consentire le operazioni medesime senza arrecare danni irreversibili al corpo recettore. 3. Il gestore ha l'obbligo di prevedere nel progetto di gestione e di attuare tutte le operazioni di sfangamento necessarie a garantire la sicurezza dello sbarramento ed il corretto uso dell'invaso, in relazione alle finalita' per le quali e' stata concessa l'utilizzazione dell'acqua pubblica. 4. Nel rispetto del comune interesse al mantenimento ed al ripristino della capacita' utile propria dell'invaso, la ripartizione provinciale opere idrauliche, il concessionario e gli altri soggetti interessati possono stipulare apposite convenzioni, finalizzate a contenere l'apporto di sedimenti ed a consentire la migliore attuazione del progetto di gestione, con particolare riguardo allo sfangamento dell'invaso.