Art. 63.
                 Responsabilita' e danno ambientale

1.  Il  gestore  ed  il  concessionario sono responsabili per i danni
causati  dall'apertura  degli  organi di scarico. Essi sono tenuti ad
eseguire,  a  proprie  spese, gli interventi prescritti dall'agenzia,
per  eliminare  il  danno  ambientale  causato  e  prevenire  una sua
eventuale ripetizione.