Art. 63. Responsabilita' e danno ambientale 1. Il gestore ed il concessionario sono responsabili per i danni causati dall'apertura degli organi di scarico. Essi sono tenuti ad eseguire, a proprie spese, gli interventi prescritti dall'agenzia, per eliminare il danno ambientale causato e prevenire una sua eventuale ripetizione.