Art. 64. Compiti degli organi di vigilanza 1. Il personale addetto alla vigilanza ed al controllo nel settore della tutela delle acque, titolo III della legge provinciale, esercita, secondo la rispettiva competenza, le seguenti funzioni di vigilanza e controllo: a) verifica dello stato generale delle acque in rapporto ai fattori di inquinamento e segnalazione dei casi di degrado e inquinamento dei corpi idrici e delle relative cause; b) prevenzione delle violazioni alla normativa in materia di tutela delle acque; c) vigilanza mediante l'accertamento delle violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque; d) verifica dell'osservanza delle autorizzazioni e delle prescrizioni in esse contenute nonche' di eventuali segnalazioni e comunicazioni. 2. Nei casi di particolare urgenza le operazioni di controllo sono effettuate autonomamente, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, da tutti gli organi di vigilanza previsti dal presente regolamento. 3. I provvedimenti autorizzatori, ripristinatori e repressivi sono trasmessi, a cura delle autorita' che li hanno emanati, agli organi di vigilanza, rispettando i criteri e gli ambiti di competenza previsti dal presente regolamento.