Art. 64.
                  Compiti degli organi di vigilanza

1.  Il  personale  addetto alla vigilanza ed al controllo nel settore
della  tutela  delle  acque,  titolo  III  della  legge  provinciale,
esercita,  secondo  la rispettiva competenza, le seguenti funzioni di
vigilanza e controllo:
a)  verifica  dello stato generale delle acque in rapporto ai fattori
di inquinamento e segnalazione dei casi di degrado e inquinamento dei
corpi idrici e delle relative cause;
b)  prevenzione  delle violazioni alla normativa in materia di tutela
delle acque;
c)  vigilanza  mediante  l'accertamento delle violazioni delle leggi,
dei  regolamenti  e  delle  altre  disposizioni vigenti in materia di
tutela delle acque;
d) verifica dell'osservanza delle autorizzazioni e delle prescrizioni
in esse contenute nonche' di eventuali segnalazioni e comunicazioni.
2.  Nei  casi  di particolare urgenza le operazioni di controllo sono
effettuate  autonomamente,  nei  rispettivi  ambiti  territoriali  di
competenza,  da  tutti  gli organi di vigilanza previsti dal presente
regolamento.
3.  I  provvedimenti  autorizzatori, ripristinatori e repressivi sono
trasmessi,  a  cura delle autorita' che li hanno emanati, agli organi
di  vigilanza,  rispettando  i  criteri  e  gli  ambiti di competenza
previsti dal presente regolamento.