Art. 65. Compiti di vigilanza dell'Agenzia provinciale per l'ambiente 1. All'Agenzia spettano i compiti di vigilanza nei seguenti settori: a) scarichi di acque reflue urbane e relativi impianti di depurazione; b) scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali o sul suolo, di consistenza pari o superiore a 50 a.e.; c) scarichi di acque reflue industriali, ad eccezione degli scarichi in rete fognaria; d) scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 35 della legge provinciale; e) conferimenti di rifiuti, costituiti da acque reflue, agli impianti di depurazione di acque reflue urbane di cui all'art. 42 della legge provinciale; f) immissioni di acque meteoriche inquinate e sistematicamente inquinate in corsi d'acqua superficiale e sul suolo; g) vincoli e divieti, imposti con il piano di tutela delle acque nei settori di cui alle lettere precedenti. 2. L'agenzia esercita ogni altra azione di controllo che non sia attribuita ad altri organi o enti dalla legge provinciale e dal presente regolamento.