Art. 65.
    Compiti di vigilanza dell'Agenzia provinciale per l'ambiente

1. All'Agenzia spettano i compiti di vigilanza nei seguenti settori:
a)   scarichi   di   acque  reflue  urbane  e  relativi  impianti  di
depurazione;
b)  scarichi  di  acque reflue domestiche in acque superficiali o sul
suolo, di consistenza pari o superiore a 50 a.e.;
c)  scarichi di acque reflue industriali, ad eccezione degli scarichi
in rete fognaria;
d)  scarichi  di  sostanze  pericolose di cui all'art. 35 della legge
provinciale;
e) conferimenti di rifiuti, costituiti da acque reflue, agli impianti
di  depurazione di acque reflue urbane di cui all'art. 42 della legge
provinciale;
f)  immissioni  di  acque  meteoriche  inquinate  e  sistematicamente
inquinate in corsi d'acqua superficiale e sul suolo;
g)  vincoli e divieti, imposti con il piano di tutela delle acque nei
settori di cui alle lettere precedenti.
2.  L'agenzia  esercita  ogni  altra  azione di controllo che non sia
attribuita  ad  altri  organi  o  enti  dalla legge provinciale e dal
presente regolamento.