Art. 67. Compiti di vigilanza dei comuni 1. Ai comuni spettano i compiti di vigilanza nei seguenti settori: a) scarichi di acque reflue, immissioni di acque meteoriche e opere di cui all'allegato M della legge provinciale; b) smaltimento delle acque reflue degli autocaravan, ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale, entro i centri abitati; c) deposito di sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 45 della legge provinciale; d) regolamento per il servizio di fognatura e depurazione; e) vincoli e divieti imposti con il piano di tutela delle acque nei settori di cui alle lettere precedenti. 2. I comuni provvedono all'emanazione degli atti ripristinatori e degli atti contingibili e urgenti.