Art. 67.
                   Compiti di vigilanza dei comuni

1. Ai comuni spettano i compiti di vigilanza nei seguenti settori:
a)  scarichi  di acque reflue, immissioni di acque meteoriche e opere
di cui all'allegato M della legge provinciale;
b)  smaltimento  delle  acque  reflue  degli  autocaravan,  ai  sensi
dell'art. 36 della legge provinciale, entro i centri abitati;
c)  deposito di sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 45 della legge
provinciale;
d) regolamento per il servizio di fognatura e depurazione;
e)  vincoli  e divieti imposti con il piano di tutela delle acque nei
settori di cui alle lettere precedenti.
2.  I  comuni  provvedono  all'emanazione degli atti ripristinatori e
degli atti contingibili e urgenti.