Art. 68.
Compiti  di vigilanza del gestore del servizio integrato di fognatura
                            e depurazione

1.  Il  gestore  del  servizio  integrato  di fognatura e depurazione
effettua,   in   attuazione   dell'art.  56,  comma  6,  della  legge
provinciale,  il  controllo  degli  scarichi  di acque reflue e delle
immissioni di acque meteoriche inquinate e sistematicamente inquinate
nella rete fognaria.
2. Entro un anno dall'istituzione del servizio integrato di fognatura
e  depurazione,  il  gestore  si  dota  di  un  adeguato  servizio di
controllo  e  comunica  tempestivamente  all'agenzia  le informazioni
relative all'organizzazione ed alle modalita' operative del servizio,
i   nominativi  e  le  qualifiche  professionali  sia  del  personale
incaricato   delle  funzioni  di  controllo  che  del  personale  del
laboratorio  di  analisi,  in  cui  vengono  svolte  le analisi. Tali
analisi  sono  sottoscritte  da personale qualificato, iscritto ad un
albo professionale. Il personale incaricato dal gestore di effettuare
il   controllo   partecipa  ai  corsi  di  aggiornamento  obbligatori
organizzati dall'Agenzia.
3.  Nei  casi  di riscontro di irregolarita' o superamenti dei valori
limite di emissione, il gestore del servizio prescrive immediatamente
al  titolare  dello  scarico un termine congruo entro il quale devono
essere eliminate le irregolarita'.
4.  Il  gestore,  scaduto il termine assegnato, verifica l'esecuzione
delle  prescrizioni  impartite da parte del titolare dello scarico e,
in   caso   di   inadempimento,   segnala   immediatamente  il  fatto
all'agenzia, inviando una relazione dettagliata.
Il  presente  decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
    Bolzano, 21 gennaio 2008
                             Durnwalder
(Registrato  alla Corte dei conti il 14 febbraio 2008, registro n. 1,
foglio n. 2)
(Omissis).