Art. 7.
 Scarichi di acque reflue domestiche e urbane in acque superficiali

1.  Gli  scarichi  di acque reflue domestiche, prima dello scarico in
acque  superficiali,  sono  sottoposti  ad un trattamento appropriato
volto al rispetto dei valori limite di emissione fissati per le acque
reflue urbane.
2.  I  sistemi  di smaltimento di acque reflue domestiche e urbane in
acque  superficiali,  per  i  quali e' prescritto il solo trattamento
primario, sono considerati trattamento appropriato solo se abbinati a
sistemi  di  filtrazione,  ad impianti di fitodepurazione o a sistemi
equivalenti,  in  conformita'  a  quanto  stabilito  all'art.  9  del
presente regolamento.
3.  Le  caratteristiche  degli  eventuali  impianti di pretrattamento
necessari  per  gli  scaricatori  di  piena e di sicurezza della rete
fognaria  garantiscono  il  rispetto  degli obiettivi di qualita' dei
corpi   idrici.  Le  condizioni  di  esercizio  degli  impianti  sono
stabilite  con  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  39  della  legge
provinciale.