Art. 2. Azienda ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino» 1. L'Azienda ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino» partecipa alla procedura di riconoscimento della Fondazione in quanto titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' sanitaria. 2. Dalla data di avvio dell'attivita' sanitaria da parte della Fondazione, stabilita con provvedimento della Giunta regionale e conseguente all'atto autorizzativo, l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo cessa di costituire presidio dell'Azienda ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino». 3. Le modalita' di definizione dei rapporti tra gli enti interessati, attinenti il trasferimento della gestione dell'Istituto di cui al comma 2, sono individuate con provvedimenti della Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali per quanto concerne la destinazione delle risorse umane.