Art. 2.
          Azienda ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino»

   1.  L'Azienda  ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino» partecipa
alla  procedura di riconoscimento della Fondazione in quanto titolare
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' sanitaria.
   2.  Dalla  data  di  avvio dell'attivita' sanitaria da parte della
Fondazione,  stabilita  con  provvedimento  della  Giunta regionale e
conseguente  all'atto  autorizzativo,  l'Istituto per la ricerca e la
cura del cancro di Candiolo cessa di costituire presidio dell'Azienda
ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino».
   3.   Le  modalita'  di  definizione  dei  rapporti  tra  gli  enti
interessati,  attinenti il trasferimento della gestione dell'Istituto
di  cui  al  comma 2, sono individuate con provvedimenti della Giunta
regionale,  d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali  per  quanto
concerne la destinazione delle risorse umane.