Art. 10.
                          Norma finanziaria

   1.  Agli oneri di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), c), d), e),
f),  g),  quantificati  in  euro 10.000.000,00 e iscritti nell'ambito
dell'unita' previsionale di base (UPB) DA12041 (Trasporti navigazione
interna  merci  titolo I spese correnti) e agli oneri di cui all'art.
7,  comma 1, lettera b), quantificati in euro 3.000.000,00 e iscritti
nell'UPB DA12042 (Trasporti navigazione interna merci titolo II spese
in  conto  capitale)  del  bilancio  regionale  si  fa fronte, per il
triennio 2008-2010, con le risorse finanziarie individuate secondo le
modalita'  previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001,
n.  7  (Ordinamento  contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30
della  legge  regionale  4  marzo  2003,  n. 2 (Legge finanziaria per
l'anno 2003).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Torino, 27 febbraio 2008
                           MERCEDES BRESSO