Art. 10. Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), quantificati in euro 10.000.000,00 e iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB) DA12041 (Trasporti navigazione interna merci titolo I spese correnti) e agli oneri di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 3.000.000,00 e iscritti nell'UPB DA12042 (Trasporti navigazione interna merci titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale si fa fronte, per il triennio 2008-2010, con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 27 febbraio 2008 MERCEDES BRESSO