Art. 2.
                      Programmazione regionale

   1.  Coerentemente  alle indicazioni dell'Unione europea in materia
di  trasporti  e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di
trasporto,  delle  infrastrutture  di  trasporto  delle merci e delle
connesse attivita' di servizio, nonche' coerentemente alle previsioni
del  piano  generale  dei  trasporti  e  della  logistica e del piano
regionale  dei  trasporti,  la Regione, di concerto con le province e
gli  enti  territoriali interessati, sentita la Conferenza permanente
Regione  -  autonomie  locali di cui alla legge regionale 20 novembre
1998,  n.  34  (Riordino  delle funzioni e dei compiti amministrativi
della  Regione  e  degli  enti  locali), provvede alla programmazione
degli  interventi relativi agli interporti ed alla logistica, secondo
i seguenti criteri e principi generali:
   a)  promozione e valorizzazione delle potenzialita' territoriali e
delle   sinergie   con   i  territori  con  termini,  anche  a  scala
sovraregionale;
   b)  potenziamento  del  trasporto  delle merci su rotaia, anche al
fine  di  diminuire  il  congestionamento  stradale  e l'inquinamento
atmosferico,  nonche'  al  fine  di  aumentare la sicurezza stradale,
riducendo l'incidentalita';
   c) sviluppo di iniziative di marketing territoriale, di promozione
e di sostegno a favore del settore della logistica;
   d)  promozione  delle  iniziative  di  sostegno  a  favore  di una
mobilita' eco-sostenibile delle merci;
   e)  sostegno  allo  sviluppo  di  iniziative  di  logistica per la
distribuzione urbana delle merci;
   f)   miglioramento   e   razionalizzazione   delle   strutture  di
interscambio  tra  le  diverse  modalita'  di trasporto delle merci e
valorizzazione e promozione degli interporti regionali; 0
   g)  integrazione  ed  ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture
per   il  trasporto  merci  e  per  il  trasporto  passeggeri,  anche
attraverso  lo  sviluppo  delle applicazioni di tecnologie innovative
per  l'incremento  dei  livelli  di  efficacia,  di  sicurezza  e  di
efficienza.
   2.  Nel  rispetto  dei  criteri  e  principi di cui al comma 1, la
Regione:
   a) ricorre ad intese ed accordi di programma;
   b) partecipa ad associazioni e societa';
   c)   intraprende   iniziative   di   concerto   con   altri  enti,
amministrazioni,   camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,   autorita'   portuali   ed   aeroportuali,   organismi,
associazioni  portatrici  di interessi diffusi, nonche' con gestori e
realizzatori di centri logistici, di infrastrutture di trasporto e di
telecomunicazione.
   3.  La  Regione  promuove  l'interscambio,  tra le amministrazioni
pubbliche  ed  i  gestori  delle  infrastrutture  di  trasporto  e di
intermodalita',  dei  dati e delle informazioni relative al trasporto
delle merci ed ai flussi di traffico correlati.