Art. 2. Programmazione regionale 1. Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attivita' di servizio, nonche' coerentemente alle previsioni del piano generale dei trasporti e della logistica e del piano regionale dei trasporti, la Regione, di concerto con le province e gli enti territoriali interessati, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), provvede alla programmazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica, secondo i seguenti criteri e principi generali: a) promozione e valorizzazione delle potenzialita' territoriali e delle sinergie con i territori con termini, anche a scala sovraregionale; b) potenziamento del trasporto delle merci su rotaia, anche al fine di diminuire il congestionamento stradale e l'inquinamento atmosferico, nonche' al fine di aumentare la sicurezza stradale, riducendo l'incidentalita'; c) sviluppo di iniziative di marketing territoriale, di promozione e di sostegno a favore del settore della logistica; d) promozione delle iniziative di sostegno a favore di una mobilita' eco-sostenibile delle merci; e) sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci; f) miglioramento e razionalizzazione delle strutture di interscambio tra le diverse modalita' di trasporto delle merci e valorizzazione e promozione degli interporti regionali; 0 g) integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri, anche attraverso lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie innovative per l'incremento dei livelli di efficacia, di sicurezza e di efficienza. 2. Nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 1, la Regione: a) ricorre ad intese ed accordi di programma; b) partecipa ad associazioni e societa'; c) intraprende iniziative di concerto con altri enti, amministrazioni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorita' portuali ed aeroportuali, organismi, associazioni portatrici di interessi diffusi, nonche' con gestori e realizzatori di centri logistici, di infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione. 3. La Regione promuove l'interscambio, tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori delle infrastrutture di trasporto e di intermodalita', dei dati e delle informazioni relative al trasporto delle merci ed ai flussi di traffico correlati.